Il 22 e il 23 marzo l’Italia va al voto per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di una legge costituzionale e, di fatto, di una modifica della Costituzione; ciò ha richiesto quattro passaggi alle Camere (due al Senato e due alla Camera), il cui esito è stato favorevole a maggioranza, ma non ha raggiunto i due terzi dei votanti, caso in cui la stessa Costituzione prevede il voto popolare con un referendum confermativo. Ci sono aspetti che nessuno sottolinea o spiega in termini appetibili ai “non esperti”, quali l’assenza attuale di un organismo che giudichi i Giudici, ma soprattutto c’è una figura giuridica di cui non si parla mai: l’ufficio del Gip.

Nella nostra legislazione, l’indagato (poi possibile imputato) deve difendersi da un’accusa formulata da una “Procura inquirente” che, tuttavia, ha bisogno dell’avallo del cosiddetto Giudice per le indagini preliminari per ogni provvedimento esecutivo da emettere. Il processo accusatorio prevede che sia l’accusa a fornire prove di colpevolezza a sostegno del suo “castello accusatorio”. C’è chi è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo ufficio particolare dopo la vicenda di Mani Pulite, che ha decretato la morte della Prima Repubblica.

In quel frangente, infatti, è apparso alla ribalta il famoso Pool di Mani Pulite, diretto dal Procuratore capo, presso il Tribunale di Milano, Francesco Saverio Borrelli, e composto dai Sostituti procuratori Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Ilda Boccassini, Antonio Di Pietro, Fabio De Pasquale. Questo gruppo ha condotto indagini, operato arresti e sequestri, su reati contro la Pubblica amministrazione e reati finanziari emettendo provvedimenti e smontando partiti dell’arco costituzionale, conducendone a processo i responsabili politici. La “gente comune” ha sempre pensato che il “conducator” fosse il citato Borrelli e, invece, tutti gli atti d’accusa sono stati firmati dal Gip Italo Ghitti, che (per la legge vigente) ha trasmesso tutto questo materiale al Gup (Giudice per l’udienza preliminare).

Questo è il punto di crisi dell’attuale legge, che la nuova andrà a eliminare, e che dimostra la necessità di mettere finalmente ordine. Vediamo i passaggi. Tutto ciò che riguarda le indagini, compresa l’istruttoria da portare all’udienza preliminare, è condotta dalla magistratura inquirente, cui anche il Gip appartiene e di cui è il terminale. Raccolto ed esaminato tutto il necessario, questo Ufficio invia tutto all’Ufficio del Gup; una figura che diventa il primo anello della “catena giudicante” e, di fatto, Giudice di sé stesso. La separazione delle funzioni, quindi, è attualmente solo sulla carta ed è comunque inficiata da una situazione oggettiva. Tra le indagini che non possono essere avviate senza l’avallo del Gip c’è anche il cosiddetto “incidente probatorio”, che è una figura giuridica atta a “cristallizzare delle prove”, per procedere più speditamente nell’iter processuale.

Attualmente, infine, c’è anche la possibilità che un Procuratore generale o Procuratore capo si ritrovi a fare il Presidente di una Corte d’Appello presso lo stesso Tribunale dove ha operato fino a quel momento, giudicando ciò che lui, in teoria, ha indagato. Queste situazioni anomale vanno sanate, allo scopo di portare il processo stesso in una situazione paritaria in cui il Pubblico ministero sia l’avvocato dell’accusa che può prendere tutti i provvedimenti attualmente delegati al Gip. In questo processo paritario esisterà solo il Gup, che è dall’inizio solo giudicante e non una volta terminale d’accusa e primo anello del giudizio.