Un’autentica tempesta mediatica si è abbattuta sul CNEL. Come spesso accade, una tempesta in un bicchier d’acqua. Che però viene versato sui documenti di programmazione dei conti pubblici – in questi tempi di attenzione sulla manovra – con l’effetto, tutto politico, di screditare un ente di rilevanza costituzionale che non ha mai lavorato tanto come durante il mandato di Renato Brunetta.
Il Domani ha avviato la pratica, moltiplicata dall’effetto-Repubblica, e le opposizioni hanno colto l’assist. Cadendo tutti, dal Pd di Elly Schlein a Italia Viva di Matteo Renzi, da Avs di Bonelli e Fratoianni al 5S con Giuseppe Conte, nell’equivoco generato da una lettura parziale dei conti. Abbiamo consultato gli uffici amministrativi del CNEL per una verifica puntuale di bilanci, delibere e volume delle indennità percepite, comparando poi gli adeguamenti del CNEL – seguiti a una esplicita e chiara sentenza della Corte Costituzionale –a quelli degli altri organi costituzionali dello Stato. Gli uffici del Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro sono lapidari: «Non corrisponde al vero quanto riporta “Il Domani”. Si tratta, con ogni evidenza di una serie di errori – voluti o meno non importa – che complessivamente concorrono a falsare la condotta di assoluta regolarità e legittimità cui il CNEL informa la propria attività».
Ma veniamo ai fatti, alla nostra verifica. Il CNEL non ha effettuato alcun “adeguamento” di propria iniziativa. Si è limitato – per le informazioni da noi desunte – a dare applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 9 luglio 2025, che ha ripristinato a decorrere dal 1 agosto il tetto retributivo dei 311.658,53 euro. Adempimento applicativo, immediatamente esecutivo, posto in capo a tutti gli organi costituzionali: la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, il Governo e la Corte Costituzionale, così come per quelli di rilievo costituzionale: la Corte dei Conti, il CSM, il Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato. E, appunto, il CNEL.
L’adeguamento – doveroso, non opzionale – riguarda il ripristino delle indennità già corrispondenti al tetto massimo previsto dalla normativa dichiarata incostituzionale, secondo i rispettivi ordinamenti e la relativa regolamentazione. A quel punto, per effetto dell’art. 1, comma 68, della legge n. 234/2021, si è dovuto dare applicazione all’innalzamento del tetto da 243.000,00 euro a 255.127,83 euro annui lordi, decorrente da luglio 2024. C’è stato un aumento di 1,5 milioni? Non risulta. Quell’importo è invece imputato al massimo di spesa preventivato per il 2026 per la corresponsione delle indennità, comprensive degli oneri della gestione separata INPS e al lordo delle ritenute fiscali, del Presidente e dell’intero Consiglio, composto da 64 consiglieri. E però la sintesi di questo quadro, contrariamente ai titoloni dei giornali che hanno sparato cifre e mosso accuse, è l’esatto opposto: essendo la sentenza della Corte Costituzionale di immediata applicazione esclusivamente con riferimento agli organi istituzionali, non è stato disposto nessun aumento degli stipendi dei dirigenti del CNEL.
Il documento interno che Il Riformista ha consultato dettaglia: «Per quanto riguarda le poste inserite nel Bilancio di previsione 2026 in relazione alla struttura di diretta collaborazione, il relativo importo percentuale resta inalterato rispetto al bilancio 2024 alla luce dell’incremento della dotazione finanziaria intervenuta nel 2025 e, ovviamente, lo stanziamento indica esclusivamente il limite massimo della spesa che potrà essere effettuata nel corso del 2026. In proposito si evidenzia, peraltro, che sui capitoli relativi alla struttura di diretta collaborazione si è verificata un’economia di spesa pari ad oltre il 25% degli importi totali indicati nel bilancio di previsione del 2024». Le riflessioni sul chi, come e perché ha alzato questo polverone sul CNEL troveranno spazio nei prossimi giorni. Forse anche nelle aule di tribunale: «Il CNEL porterà all’esame dei propri organi istituzionali per le valutazioni e le decisioni di competenza su ogni eventuale e ulteriore alterazione della realtà dei fatti così come facilmente ricavabile dall’esame degli atti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale».
Fare chiarezza sull’accaduto presta anche l’occasione per sottolineare il ruolo e i poteri del CNEL. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 10 della legge 29 aprile 2024, n. 56, sono state ripristinate le piene prerogative del CNEL, organo di rilevanza costituzionale che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva soppresso. Tale norma aveva infatti disposto che, in vista dell’approvazione del referendum costituzionale che prevedeva la soppressione del CNEL, l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di Presidente o Consigliere, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica, ad alcun titolo. A seguito della mancata approvazione del referendum e conseguentemente della necessità di assicurare il funzionamento del CNEL così come sancito dall’articolo 99 della Costituzione, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 decretava il ripristino del diritto al rimborso delle spese per il Presidente e i componenti del Consiglio e la corresponsione di un’indennità di funzione limitata ai soli Consiglieri esperti.
La novella normativa del 2017 aveva, quindi, avviato un percorso di ripristino della piena funzionalità dell’Istituzione presentando però, un’indennità di funzione limitata ai soli Consiglieri esperti, con evidenti ed elevati profili di lesione del parametro costituzionale fissato dall’articolo 3 della Costituzione. Adesso si pone rimedio a tale vulnus con l’applicazione uniforme all’intero Organo del diritto alla corresponsione delle indennità, ripristinando la piena operatività del CNEL in applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. Si può commentare e perfino criticare la sentenza della Corte costituzionale – posto che invece i dirigenti pubblici dovrebbero guadagnare, a nostro modesto avviso, molto di più: almeno quanto i grandi dirigenti privati – ma alla luce dei documenti su cui abbiamo lavorato, e dei quali diamo conto, nessuna decisione in questo senso può essere ascritta al CNEL. Rimangono aperti gli interrogativi che abbiamo posto in premessa: chi e perché ha interesse a sollevare questo polverone insostenibile?

