Referendum, 33 buone ragioni per dire Sì al sorteggio.

  1. Il Consiglio Superiore della Magistratura non è organo rappresentativo della magistratura ma è organo di alta amministrazione che si deve occupare di promozioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità. Pertanto, non c’è nessuna ragione per eleggere i magistrati che ne fanno parte perché non devono rappresentare la categoria ma solo applicare la legge come prevede l’art. 101 della Costituzione.
  2. Se fosse un organo rappresentativo della magistratura non avrebbe avuto senso, come hanno invece previsto i costituenti, prevedere una significativa presenza di componenti laici (professori universitari in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di iscrizione all’albo). Un organo che rappresenta una categoria non ha un terzo di componenti di altre categorie. La scelta si spiega nella prospettiva di creare un organo di governo autonomo capace di tutelare l’indipendenza della magistratura ma nel contempo impedire possibili fughe eversive.
  3. Il potere giudiziario, infatti, a differenza degli altri due poteri dello Stato, è parcellizzato in capo a ciascun magistrato. Mentre il potere legislativo è rappresentato dalla Camera e dal Senato che approvano le leggi, il potere esecutivo è rappresentato dal Governo che propone le leggi e emette decreti, il potere giudiziario è “diffuso” in capo ai singoli magistrati che singolarmente o collegialmente emettono sentenze o adottano provvedimenti di natura giurisdizionale. Il CSM non esprime il potere giudiziario ma più semplicemente lo amministra.
  4. Il magistrato sorteggiato nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni ha poteri enormi, ancorché legittimi. Può sequestrare e confiscare intere aziende e patrimoni, può irrogare pene detentive, può assegnare i figli ad uno dei genitori, può decidere cause civili che incidono sulla sopravvivenza di aziende e sul rapporto di lavoro di migliaia di lavoratori. Sarà certamente in grado di scegliere il miglior curriculum per la nomina del presidente di un Tribunale.
  5. I magistrati sono circa 9.700, di cui circa 2000 pubblici ministeri. È una categoria molto selezionata. Il concorso per accedere in magistratura è particolarmente difficile e selettivo. Nel corso della loro carriera devono aggiornarsi e studiare. La tipologia della loro attività impone loro di approfondire complesse tematiche giuridiche. In media, sono più preparati degli avvocati che inevitabilmente devono dedicare molto tempo ad interloquire con i loro assistiti. Il sorteggiato è un magistrato qualificato e preparato come un eletto.
  6. L’obiezione secondo cui un magistrato sorteggiato non sarebbe all’altezza del ruolo di consigliere del CSM è poco convincente. Le valutazioni di professionalità dei magistrati restituiscono giudizi positivi con percentuali prossime al 100%: se praticamente tutti sono idonei a esercitare funzioni giudicanti o requirenti, che incidono direttamente sui diritti e sulla libertà dei cittadini, non si comprende perché gli stessi magistrati non dovrebbero essere considerati adeguati a svolgere una funzione amministrativa come la valutazione dei curricula dei colleghi.
  7. Il suffragio universale è un valore assoluto per eleggere l’organo parlamentare in una democrazia “minima”. Non è però il sistema per scegliere l’élite dei migliori ma per consentire al popolo sovrano di eleggere i propri rappresentanti. Sarebbe profondamente antidemocratico sostenere il contrario. Se il CSM non è, come non deve essere, un organo rappresentativo della magistratura ma un organo di alta amministrazione, il sorteggio assicura di selezionare i migliori tra i migliori ma senza vincoli politici.
  8. I magistrati, come sostengono molti esponenti del No, si distinguono tra loro solo per le funzioni che svolgono, come recita l’art. 107 della Costituzione. Per quale ragione allora dovrebbero essere inadeguati a svolgere compiti di alta amministrazione dell’ordine giudiziario?
  9. Nessuno di noi si sceglie il proprio pubblico ministero ed il proprio giudice. Sono assegnati casualmente sulla base di turni e tabelle. Alcune materie specialistiche sono riservate a certi gruppi di pubblici ministeri e certe sezioni di tribunale ma la persona del magistrato è assegnata in modo del tutto aleatorio e comunque non condizionabile dalla parte processuale.
  10. Nessun lavoratore, dipendente in un’azienda, si sceglie il superiore gerarchico che decide il suo percorso di carriera, le promozioni, gli aumenti di stipendio. Nessun dirigente elegge il consiglio di amministrazione che decide il suo avanzamento di carriera. I magistrati oggi eleggono l’organo amministrativo che decide il destino delle loro carriere.
  11. Il sorteggiato non dovrà rispondere al proprio elettore. Non avrà alcuna responsabilità politica verso il proprio elettorato. Potrà limitarsi ad applicare la legge.
  12. Il sorteggiato non dovrà rispondere alle correnti di riferimento. Non sarà la corrente a decidere la sua candidatura e ad appoggiarla. Potrà avere le sue idee politiche ma quelle non devono incidere nella scelta, che deve essere fatta sulla base di criteri meritocratici, di chi deve diventare il Procuratore della Repubblica o il Presidente di quel Tribunale.
  13. Le correnti sono dei veri e propri partiti organizzati all’interno di un’associazione privata che prende il nome di Associazione Nazionale Magistrati. Hanno organi assembleari, organi direttivi, siti internet, pubblicazioni. Hanno posizioni politiche precise: Magistratura Democratica e Area sono di sinistra, Unità per la Costituzione di centro o centro-sinistra, Magistratura indipendente raccoglie i magistrati di area moderata, liberale e cattolica. Nate per aggregare magistrati che si riconoscono in determinate aree politico-culturali sono diventate centri di potere che governano il CSM. Il sorteggio è l’unico modo per consentire alle correnti di tornare ad essere quello che dovrebbero essere e cioè l’espressione della libertà associativa.
  14. I magistrati iscritti alle correnti sono poco più di 2000 su 9700 circa. E’ quindi altamente probabile che molti dei sorteggiati non apparterranno a nessuna corrente e quelli che sono iscritti non avranno comunque nessun legame eletto-elettore.
  15. I sostenitori del No affermano che i sorteggiati sarebbero dei poveri sprovveduti, incapaci di mantenere la “schiena dritta” di fronte ai sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Non abbiamo mai incrociato magistrati sprovveduti, timidi, paurosi di fronte alla politica nel corso dei processi celebrati contro personaggi politici, in cui i magistrati non vengono eletti dagli imputati.
  16. La verità è un’altra. Il CSM dovrebbe operare secondo i criteri di imparzialità e buon andamento. Oggi non è così. Senza iscrizione alle correnti dell’ANM non si può avere incarico semidirettivo o direttivo. Ma non basta neanche l’iscrizione. Occorre un forte e radicato vincolo di appartenenza per poter essere, nel tempo, ripagato con una nomina di prestigio.
  17. La scelta del Magistrato, ancora, non dipende solo dalla logica dell’appartenenza. C’è una sorta di accordo negoziale dei posti, per far sì che tutti i soggetti “correntizzati” siano accontentati. Ecco la ragione per la quale le nomine vanno a “pacchetto”, in modo da bilanciare gli interessi di tutti. In questo modo, un’associazione privata, qual è l’ANM, ha ipotecato di fatto un organo a rilevanza costituzionale.
  18. Finché i Consiglieri del CSM avranno un mandato elettorale da una propria corrente continueranno ad effettuare nomine per appartenenza. Un vincolo politico che li condiziona, come la storia ci ha restituito. La riforma mira a superare proprio questa criticità.
  19. Oggi molti magistrati non presentano neppure domanda, consapevoli che non avrebbero chance di essere eletti. Solo se si agisce tagliando il cordone ombelicale tra magistrato elettore-corrente-candidato-eletto al CSM si potranno avere nomine dirigenziali che rispettano l’art. 97 della Costituzione.
  20. Ogni anno vengono annullate tante decisioni da parte della giustizia amministrativa, la quale, nella propria giurisprudenza, ha perfino adottato il massimo criterio restrittivo, annullando solo i casi di più evidente e palmare illogicità della decisione del CSM.
  21. Tuttavia capita sovente che, anche se la decisione viene annullata dal Consiglio di Stato, il CSM reiteri la precedente nomina annullata ponendo nel nulla, in un balletto senza fine, la decisione favorevole del giudice amministrativo.
  22. Ad esempio, nell’anno X il CSM nomina Tizio Procuratore di Sparta. Caio impugna e vince al Consiglio di Stato. Nel novembre dell’anno Y, il CSM nomina di nuovo Tizio. Nuovo ricorso di Caio e nuovo annullamento. Il CSM rinnova la nomina di Tizio per la terza volta.
  23. Tra il 2014 e il 2018, su 1049 nomine il 30% è stato bocciato dal Consiglio di Stato per criteri incongrui e spuri dei candidati, motivazioni deboli, arbitraria selezione dei curricula. Il 30% è un dato altissimo, se solo si pensa che molti non fanno ricorso per non sobbarcarsi le spese legali e l’alea del giudizio.
  24. Nel 2021 il CdS – dopo lo scandalo Palamara – ha annullato le nomine del Comitato direttivo della Scuola della magistratura. Il CSM costituitosi in giudizio ha ammesso candidamente di aver effettuato le nomine, non sulla base delle competenze degli 88 profili dei candidati, ma per garantire “la completezza della proposta culturale”. Tesi stravagante bocciata dal CdS, che ha ricordato al CSM di non essere un organo politico, ma di Alta amministrazione, chiamato ad operare – motivando – secondo i canoni di “trasparenza, verificabilità e vaglio di professionalità, in termini di merito e di attitudini”.
  25. I sostenitori del No dicono che ci sarebbe un’intollerabile distinzione tra i sistemi di reclutamento perché mentre per i magistrati il sorteggio sarebbe “secco”, per i componenti laici il Parlamento farebbe una preselezione “politica”. Gli avvocati in Italia sono circa 230.000. Quelli con più di 15 anni di professione non saranno meno di 100.000. Chi viene nominato componente del CSM deve cancellarsi dall’albo e rinunciare a svolgere la professione. È evidente che la base deve essere volontaria, non si può imporre ad un professionista di rinunciare al proprio lavoro.
  26. I magistrati, invece, sono dei funzionari pubblici, ancorché indipendenti dal potere esecutivo. Se vengono sorteggiati lasceranno temporaneamente la funzione giurisdizionale alla quale sono assegnati per svolgere compiti di alta amministrazione dell’ordine giudiziario                                 in seno al CSM. Continueranno a fare i magistrati.
  27. Altra dietrologia molto diffusa è quella che intravede – non si comprende dove – la possibilità che il Governo proponga e faccia approvare una legge attuativa che consenta la compilazione della lista dei sorteggiabili con la maggioranza semplice e non con quella dei tre quinti prevista oggi dalla legge ordinaria, in modo da avere solo laici espressione del centro destra. Il ragionamento è miope e non vede in prospettiva. Non c’è politico di governo che non pensi di dover fare prima o poi opposizione. Chi governa si prepara il campo per fare opposizione e non rinuncia alla possibilità di aver qualcuno al CSM in qualche modo vicino alla propria area politica. Altrimenti rischia il completo isolamento istituzionale. Pertanto, come peraltro è già stato annunciato, la maggioranza necessaria rimarrà quella qualificata di tre quinti che assicura la presenza dei laici indicati dall’opposizione.
  28. Non dimentichiamo che il sorteggio scombinerà di nuovo le carte con la possibilità di avere più componenti designati dall’opposizione.
  29. Il sorteggio non è uno strumento punitivo, ma già presente nell’ordinamento. Il ricorso al sorteggio non rappresenta una misura ostile nei confronti della magistratura, poiché è un criterio già conosciuto e utilizzato nel sistema giuridico italiano in diversi ambiti istituzionali.
  30. Il sorteggio è previsto per il giudizio sui più alti organi dello Stato. In caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, il collegio giudicante è composto da 31 membri: 15 giudici della Corte costituzionale e 16 membri aggregati estratti a sorte tra i cittadini. Analogamente, il Presidente del Consiglio e i Ministri, per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, sono giudicati dal Tribunale dei Ministri, istituito presso ogni Distretto di Corte d’appello e composto da magistrati selezionati con il sorteggio.
  31. Il sorteggio è già parte integrante della giurisdizione penale. Le Corti d’assise, chiamate a giudicare i reati più gravi, sono composte da due magistrati togati e da sei giudici popolari selezionati mediante sorteggio, a conferma del fatto che questo metodo è già utilizzato nel cuore stesso dell’attività giudiziaria.
  32. Il sorteggio è stato introdotto anche nell’ambito amministrativo per garantire trasparenza. Nel 2010 il legislatore ha introdotto il sorteggio nella composizione delle commissioni universitarie per spezzare logiche corporative e baronali. Il commissario sorteggiato, non essendo legato a logiche di appartenenza, può valutare i candidati in modo più libero e imparziale.
  33. L’estensione del sorteggio al CSM sarebbe coerente con il sistema e utile contro il correntismo. Poiché il sorteggio è già applicato sia in ambito amministrativo sia in quello giurisdizionale e costituzionale, prevederlo anche per il reclutamento dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura risulterebbe coerente con l’ordinamento e funzionale a ridurre il peso delle correnti associative nella magistratura.

Alberto de Sanctis e Francesco Iacopino

Autore

avvocati penalisti