A meno di una settimana dalla trattazione innanzi al Tar Lazio del ricorso avverso il decreto di indizione del referendum sulla giustizia presentato dai promotori della raccolta firme, può essere utile formulare qui alcune brevi riflessioni giuridiche sulla questione, al fine di provare a diradare certi equivoci che, giorno dopo giorno, vanno sempre più addensandosi nell’opinione pubblica.

L’art. 138, co. 2 Cost. elenca i diversi soggetti titolari del potere di dare avvio all’iter referendario sulle leggi di revisione costituzionale, utilizzando la particella disgiuntiva “o” ad evidenziare in maniera chiara che le varie iniziative eventualmente attivate sono tra loro alternative, mirando a conseguire l’unico vero bene giuridico tutelato dall’ordinamento, ovvero lo svolgimento del referendum. La stessa legge n. 352/1970, che ne disciplina il funzionamento, non sembra autorizzare una lettura diversa della procedura, nel senso invocato di dover attendere necessariamente il decorso dei tre mesi per consentire il completamento di tutte le diverse modalità di iniziativa contemplate dall’art. 138 Cost., limitandosi la stessa a disporre che il referendum sia indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall’ordinanza di ammissione (art. 15).

Ciò perché non esiste un interesse qualificato (ovvero concreto e attuale) alla titolarità dell’iniziativa, trattandosi piuttosto di una mera attività di impulso finalizzata a dar vita ad un iter complesso che culminerà, poi, nella celebrazione del referendum. Non ha alcun pregio giuridico, in termini di effettività, tentare di porre l’accento su presunti diritti di partecipazione, posto che questi ultimi ritrovano nella consultazione popolare (e, chiaramente, nella campagna elettorale che la precede) la propria piena attuazione. È in quella sede che gli elettori potranno legittimamente esprimersi sulla riforma, se del caso, bocciandola, mantenendo, dunque, la Costituzione nella conformazione vigente. A maggior ragione, tenuto conto dell’inutilità (nel senso appena descritto) dell’iniziativa, si ritiene che non sussista nemmeno la titolarità in capo al comitato promotore del diritto ad accedere ai cospicui rimborsi elettorali previsti dalla normativa, elemento poco dibattuto, ma che conferisce ulteriori e tutt’altro che marginali criticità alla vicenda complessivamente considerata.

I precedenti richiamati dai ricorrenti, oltre a non possedere, per ovvi motivi, la forza per imporsi in senso assoluto e definitivo, derogando al dettato della Carta, non rivestono, a ben vedere, neanche i connotati di una vera e propria prassi costituzionale (né di una convenzione), che richiederebbe pur sempre una maggiore “diuturnitas”, non potendo bastare sparute e risalenti applicazioni perché possa essere, in qualche modo, riconosciuta. Il tentativo di ritardare lo svolgimento del referendum, facendo leva su questioni procedurali, distogliendo per intere settimane il dibattito dai contenuti della riforma, appare, per tutti i profili osservati (ivi compreso il tema dei costi appena accennato), poco in linea con i doveri di solidarietà politica affermati dall’art. 2 Cost., con il rischio aggiuntivo di instaurare uno stato di incertezza in relazione ad un momento solenne di democrazia e di prolungare un clima di divisione in seno alla comunità, certamente nocivo alla realizzazione di quella coesione sociale che dovrebbe stare a cuore a tutti, senza distinzioni.

Luca Longhi

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