C’è una storia che circola in questi giorni con la tenacia delle leggende metropolitane: l’Italia sarebbe “costretta”, per effetto della nuova direttiva europea anticorruzione, a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, cancellato dalla legge Nordio nel 2024. Conte esulta. Il PD intona il de profundis per il Ministro della Giustizia. Una folta schiera di persone — alcune delle quali si atteggiano a intellettuali di rango — dichiara la “Caporetto” del governo. Sarebbe una notizia straordinaria, se fosse vera. Non lo è. È una fake news di proporzioni considerevoli, alimentata da chi preferisce il comunicato stampa alla lettura del testo normativo.

La direttiva vincola al risultato, non al metodo

L’articolo 7 della direttiva stabilisce che gli Stati adottino misure affinché “costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico”. Gli Stati possono “limitare l’applicazione a determinate categorie di funzionari”. La direttiva vincola al risultato, non al metodo. È la logica delle direttive europee, quella che i giuristi chiamano “obbligo di risultato”. Non c’è scritto da nessuna parte che l’Italia debba reintrodurre il vecchio articolo 323. Chi lo afferma o non ha letto la direttiva, o ha letto altro.

La narrazione dell’opposizione

Va detto subito, a scanso di equivoci: chi scrive era contrario all’abrogazione dell’abuso d’ufficio, e lo ribadisce senza tentennamenti. Quella scelta ha lasciato scoperte condotte che meritavano risposta penale. Ma proprio questa posizione rende più netta, non meno, la conclusione tecnica che segue. La stessa CEDU, all’articolo 7, impone che le norme penali siano accessibili, prevedibili e tassative. Una norma di recepimento non potrebbe mai essere una riedizione del vecchio articolo 323, accusato per decenni di essere troppo vago: dovrebbe essere circoscritta, tassativa, precisa. La direttiva vincola al risultato. Non fornisce il testo. Questa lettura è condivisa da penalisti autorevoli. Luigi Stortoni, professore emerito di Diritto penale dell’Università di Bologna, ha smontato la narrazione dell’opposizione sul Foglio usando lui stesso la parola “fake news” nel titolo. La prescrizione dell’articolo 7, scrive Stortoni, è “estremamente generica” e “non è agevole determinare il contenuto del dovere di penalizzazione degli stati”. L’omissione di atti d’ufficio è già punita dall’articolo 328. Le condotte più gravi sono già coperte dalle fattispecie di corruzione, dagli articoli 318 al 322. Non esiste vuoto normativo. Gian Luigi Gatta, su Sistema Penale, ha riconosciuto che la formulazione lascia agli stati “ampi margini di discrezionalità”. Gatta non è certo un commentatore governativo. Eppure nemmeno lui sostiene che la direttiva imponga una norma specifica. Quando persino chi ragiona su posizioni diverse concorda sul punto tecnico, ciò che ignora quella concordanza non è dibattito: è propaganda.

Un elemento che l’opposizione tace: la direttiva è stata votata dal centrodestra italiano, sia in Consiglio sia al Parlamento europeo. La versione originaria della Commissione, del 2023, si intitolava “Abuso di ufficio” ed elencava condotte specifiche. Quella versione non è passata. E il Ministro Nordio aveva già scritto nella relazione alla propria legge che “resta ferma la possibilità di valutare interventi additivi con formulazioni circoscritte e precise, in forza di eventuali indicazioni euro-unitarie”. Nordio aveva già la risposta prima ancora che la domanda venisse formulata. Chi grida alla sconfitta forse non si è accorto che il tavolo era stato apparecchiato da altri. Il pubblico ufficiale che più di ogni altro può abusare della propria funzione non è il sindaco che firma una delibera. È il giudice, il magistrato che procura intenzionalmente un danno ingiusto. Non è un caso che la direttiva, nel suo considerando, citi tra le “gravi violazioni” anche “la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri”. Voltaire ammoniva che è pericoloso avere ragione quando il potere ha torto. Varrebbe aggiungere: è ancor più pericoloso spacciare per ragione ciò che torto è, quando i testi sono lì, leggibili da chiunque. Quell’obbligo non esiste. Le parole hanno un peso. Usarle con leggerezza non è un vezzo: è un danno.

 

Stefano Giordano

Avvocato Studio Legale Giordano & Partners

Stefano Giordano

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Avvocato Studio Legale Giordano & Partners. Sito web: stefanogiordanoepartners.it