Ambiente
Aree rinnovabili ed idonee: il diretto avvia la transizione
Una recente decisione della giustizia amministrativa interviene su uno dei punti più controversi della disciplina delle fonti rinnovabili: l’individuazione delle cosiddette aree idonee. Il chiarimento è netto e, per molti versi, di sistema: i criteri previsti dalla normativa non vanno sommati, ma applicati in modo alternativo. Una lettura che riduce l’incertezza, amplia le possibilità di investimento e rafforza la coerenza dell’ordinamento con gli obiettivi della transizione energetica europea.
Negli ultimi anni il legislatore, sotto la spinta degli impegni assunti a livello UE, ha costruito un impianto normativo volto ad accelerare la diffusione delle rinnovabili. La distinzione tra aree idonee e non idonee risponde a questa logica: alleggerire i procedimenti autorizzativi dove il conflitto tra interessi è fisiologicamente minore, concentrando le valutazioni più complesse altrove. La controversia nasce da un progetto di impianto fotovoltaico a terra, sotto la soglia dei 10 MW, localizzato su un terreno agricolo adiacente a una zona produttiva. Il proponente aveva attivato la procedura semplificata, ritenendo l’area pienamente idonea secondo la normativa nazionale. Il Comune, dopo un primo diniego poi superato, ha opposto un nuovo rifiuto fondato su una diversa disposizione normativa, sostenendo che il rispetto di un criterio di idoneità non fosse sufficiente senza il superamento anche di ulteriori verifiche più restrittive.
Il primo passaggio affrontato dal giudice riguarda un classico del diritto amministrativo: la distinzione tra atto meramente confermativo e nuovo provvedimento. La risposta è chiara: quando l’amministrazione cambia le ragioni giuridiche del diniego, anche a parità di esito finale, siamo di fronte a un atto nuovo e autonomamente impugnabile. Il cuore della decisione sta però nell’interpretazione delle norme sulle aree idonee. Il giudice respinge l’impostazione restrittiva dell’ente locale e afferma che i criteri previsti dal legislatore sono autonomi e alternativi.
Pretendere il cumulo dei requisiti significherebbe capovolgere la ratio della norma, trasformando uno strumento espansivo in un vincolo mascherato. Le aree già segnate dalla presenza di infrastrutture o attività produttive possono logicamente accogliere impianti energetici con minori cautele rispetto ai territori integri dal punto di vista paesaggistico.
La sentenza chiarisce anche un punto cruciale per evitare letture ideologiche: area idonea non significa via libera automatico. Il procedimento amministrativo resta il luogo del bilanciamento tra interessi energetici, ambientali e territoriali, attraverso motivazioni puntuali e proporzionate. La decisione riduce il contenzioso, offre certezza agli operatori e richiama le amministrazioni a un’interpretazione coerente con gli obiettivi europei. La transizione energetica non è solo una sfida tecnologica o finanziaria, ma anche – e soprattutto – una questione di buon diritto pubblico. Quando le regole sono chiare, il cambiamento accelera.
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