Ulteriore beffa per i viaggiatori: la legge 69/2021, legge di conversione del decreto sostegni, ha esteso a 24 mesi la validità dei voucher rilasciati dagli operatori del settore a titolo di rimborso di viaggi, pacchetti turistici, gite scolastiche e di istruzione non fruiti a causa della pandemia da Covid-19.

Si allunga, così, di altri 6 mesi l’attesa dei consumatori per poter richiedere il rimborso monetario di quanto pagato per l’acquisto dei pacchetti turistici non usufruiti: “Purtroppo sono sempre i cittadini a farne le spese: la nostra associazione – precisa Carlo Claps, presidente di “Aidacon consumatori” – per prima ha portato avanti la battaglia dei turisti che avevano prenotato un viaggio versando un acconto o pagandolo integralmente. Inizialmente era stato previsto un rimborso a mezzo voucher e non in denaro ma grazie all’intervento di Aidacon riuscimmo ad ottenere il rimborso in denaro entro 18 mesi dall’emissione del voucher. Questa ulteriore misura va a pregiudicare i diritti dei consumatori, che avrebbero preferito ricevere il rimborso in denaro delle somme di loro spettanza, in modo tale da poterle utilizzare nella maniera ritenuta più opportuna, ciascuno secondo le proprie esigenze”.

Aver concesso alle agenzie di viaggio ed ai tour-operator di poter trattenere i soldi dei viaggiatori ed offrire loro soltanto voucher, ha portato vantaggi solo agli stessi operatori. “Riceviamo – ha continuato Claps – centinaia di segnalazioni di consumatori vessati dagli operatori turistici, i quali tengono un atteggiamento ostruzionistico, insistendo a voler prenotare un nuovo viaggio e imponendo condizioni contrattuali illegittime. In questi casi siamo di fronte ad un inadempimento dell’operatore turistico, pertanto il consumatore potrà chiedere il rimborso in denaro immediato, senza aspettare la scadenza del termine di legge. Fortunatamente resta invariato il termine entro il quale è possibile ottenere il rimborso dei voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, che va restituito decorsi 12 mesi dall’emissione”.