Il commento
Conviventi more uxorio, tra contratto e tutela
Per molti anni dette unioni non sono state ritenute meritevoli di tutela, in quanto non conformi alla morale comune.
Abbiamo accennato più volte alla posizione riservata in Italia alla famiglia tradizionale, intesa come la famiglia fondata sul matrimonio, ed alle speciali tutele riconosciute ai suoi membri. I diritti e doveri reciproci tra i coniugi e le regole che ne disciplinano il regime patrimoniale sono improntati alla valorizzazione del contributo personale e patrimoniale di entrambi, anche a garanzia del coniuge più debole, ed alla tutela dei diritti ereditari. Analoghe tutele non sono invece riconosciute ai conviventi more uxorio, intendendosi come tali: “Persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per molti anni dette unioni non sono state ritenute meritevoli di tutela, in quanto non conformi alla morale comune. Solo con il lento evolversi dei costumi, la convivenza more uxorio ha acquistato via via una diffusione sempre maggiore e, con essa, una dignità, sia pure ancora differente rispetto a quella riconosciuta al rapporto di coniugio. Nel 2016, con la legge Cirinnà, sono stati attribuiti ai conviventi i seguenti tassativi diritti: il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di comune residenza; il subentro automatico nel contratto di locazione intestato al convivente-conduttore deceduto; il diritto alla prestazione alimentare del convivente in stato di bisogno; l’equiparazione ai familiari, ai fini del diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia economica popolare; il diritto al risarcimento del danno derivante dal decesso del convivente, per fatto illecito di un terzo.
Al di fuori di quanto testualmente disciplinato, manca ancora la previsione normativa di obblighi e diritti e obblighi reciproci tra i conviventi more uxorio, analoghi a quelli dei coniugi e di adeguate tutele, sia durante la convivenza, sia dopo la morte di uno dei due. Pur in mancanza di norme ad hoc, la stessa legge riconosce tuttavia ai conviventi more uxorio la possibilità di disciplinarsi autonomamente, dettando regole relative all’andamento della vita familiare (entità della contribuzione di ciascuno in relazione alla rispettiva capacità di lavoro personale e casalingo); all’uso della casa adibita a residenza della famiglia; alla scelta del regime patrimoniale degli acquisti compiuti durante la convivenza, sulla falsariga di quanto previsto tra i coniugi (comunione o separazione dei beni); alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla morte di uno dei conviventi, in un’ottica successoria, o dalla cessazione volontaria della convivenza more uxorio, in un’ottica di prevenzione di possibili conflitti.
Lo strumento a ciò deputato è dato dal contratto di convivenza, un contratto avente forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, opponibile ai terzi una volta iscritto all’Ufficio anagrafe competente. Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti la cui violazione legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere adeguata tutela.
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