Contro-Correnti
Ponte sullo Stretto, i prossimi passi di governo e Corte dei conti: quel labile confine tra legittimità e merito
Il diniego di visto della Corte dei conti alla delibera CIPESS n.41/2025 relativa al Ponte sullo Stretto ha superato i limiti entro i quali la Sezione di legittimità su atti del Governo può non ammettere alla registrazione la delibera CIPESS 41/2025. La Corte ha comunicato che “le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro 30 giorni” ma, da indiscrezioni, le ragioni del diniego riguarderebbero la compatibilità dell’affidamento alla società appaltatrice con le norme UE, dubbi su coperture finanziarie, stime di traffico, costi aumentati, norme ambientali/antisismiche del progetto, come anticipati nelle richieste di chiarimenti che la Corte il 24 settembre u.s. aveva rivolto al Governo.
Ponte sullo Stretto, cosa deve valutare la Corte dei Conti
In realtà, il controllo di legittimità della Corte in sede di “visto e registrazione” deve limitarsi a competenza, forma, procedimento, copertura finanziaria, conformità a legge nazionale e UE, e non può sostituirsi all’amministrazione nelle scelte ad essa riservate, che nella specie sono di natura politica e tecnica infrastrutturale. Le questioni segnalate dalla Corte circa la compatibilità con norme UE, copertura finanziaria, stime, rispetto procedurale ambientale/antisismico, potrebbero in astratto essere di sola legittimità, ma anche superabili se, in sede di risposta alle obiezioni della Corte, il Governo se ne assuma la responsabilità del rispetto, e senza ricorrere alla registrazione con riserva. Altro è a dirsi per le eventuali obiezioni circa le stime economiche, che rientrano nelle scelte di politica infrastrutturale del Governo, non potendo la Corte sindacare la convenienza politica o l’opportunità dell’opera. Se la Corte entra nel merito tecnico-discrezionale (traffico stimato, soluzioni tecnico-scientifiche, questioni già affrontate e coperte da giudicati o da disposizioni di legge), resta superato il delicato confine tra legittimità e merito. In ogni caso, il termine per rispondere alle obiezioni avanzate dalla Corte il 24 settembre u.s. non è ancora spirato, essendo possibile replicare prima della comunicazione della definitiva delibera della Sezione di controllo.
Cosa può fare il Governo e cosa la Corte
Il Governo può trasmettere note integrative se emergano fatti sopravvenuti o chiarimenti tecnici rilevanti, o chiedere formalmente la riapertura del contraddittorio, motivando sulla complessità tecnico-giuridica dell’opera. La Corte può accettarle se lo ritiene utile alla completezza istruttoria, specie in opere ad alta complessità, in virtù dei principi di leale collaborazione istituzionale e massima completezza istruttoria negli atti finanziati pubblicamente, in analogia con il contraddittorio rafforzato nei controlli della Commissione UE su grandi progetti.
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