I giudici della Corte Costituzionale si sono addentrati ancora una volta in una terra di nessuno, una sorta di spazio sacro che impaurisce il legislatore povero di categorie antropologiche e bloccato da quelle ideologiche. La posta in gioco era il «diritto a morire». La Corte, in assenza di una legge, è stata chiamata a decidere se Marco Cappato era punibile dai 5 ai 12 anni di carcere per aver accompagnato e aiutato a morire in Svizzera, il 27 febbraio 2017, Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, dal 2014 paraplegico e cieco dopo un incidente d’auto. Così è stato introdotto nell’art. 580 del Codice penale una scriminante che giudica «non punibile» la condotta di chi agevola l’esecuzione del proposito di togliersi la vita quando «l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La norma, che è autoapplicabile, avrà però bisogno che il Servizio sanitario nazionale accerti le quattro condizioni citate, rispetti la normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda e senta il comitato etico territorialmente competente. Si tratta di quattro circostanze rigorose e stringenti che segnano una tappa di un cammino culturale e giuridico sul tema del fine vita iniziato nel 2006, quando i giudici si pronunciarono sul caso di Piergiorgio Welby. La seconda tappa nel 2007 quando la Cassazione accolse il ricorso del padre e tutore di Eluana Englaro di interrompere l’alimentazione forzata per le sue condizioni di stato vegetativo. Nel 2010, con la legge n. 38 sui trattamenti sanitari, il legislatore ha riconosciuto il dolore come una malattia e il diritto a non soffrire, mentre nel 2017 è stato approvato il consenso informato che permette di «esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari» (legge n. 219/2017). A disciplinare materie delicate come il fine vita sono sempre più i giudici e sempre meno i parlamentari, che inseguono e aggiustano la materia senza però riuscire a regolarla organicamente. Così facendo, si costringono i giudici a regolare casi particolari e a farli diventare norme generali. È per questo che vorremmo “sostare” culturalmente per condividere alcuni elementi antropologici utili al dibattito sul fine vita.

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Anche papa Francesco, nel novembre del 2017, aveva raccomandato di trattare con delicatezza le complesse problematiche relative al fine vita, precisando che «è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona». È utile chiedersi: quando si muore, chi muore? La vita non si riduce al solo significato biologico, alle reazioni biochimiche che si studiano in un laboratorio, ma anche al significato biografico, costituito dall’incontro con se stesso, con gli altri, con il mondo e, per il credente, con Dio. Morire con dignità significa, per la persona malata nella fase terminale della malattia, il diritto a un’assistenza che risponda ai bisogni della sua dimensione biologica, ma anche a quelli delle sue dimensioni biografiche, come quelle psicologiche e spirituali. Il presupposto antropologico è il significato più ampio di «salute», che dal latino, salus, richiama la salvezza. Occorre capovolgere la prospettiva comune descritta da Søren Kierkegaard: «Quando la morte è il più grande pericolo, si spera nella vita; ma se si vede un pericolo ancora più tremendo, si spera nella morte. Quando dunque il pericolo è così grande che la morte è diventata la speranza, la disperazione è la non speranza di non poter nemmeno morire». La medicina altamente tecnologizzata – per la quale la morte è un incidente e una battaglia da vincere – costringe a riformulare alcune delle domande radicali dell’esistenza. Ad esempio: quando la vita passa la soglia della morte? L’invasività della tecnica non prepara la persona a consegnarsi alla morte, ma a un liberarsi o meno dall’ultimo laccio che la intrappola alle macchine che la tengono in vita.

Non è questo un paradosso? La tecnoscienza non può conoscere né il dolore né l’angoscia della morte. Mettere al centro il significato della dignità della vita e della dignità del morire come atto del vivente aiuterebbe ad approfondire culturalmente il verbo «morire» per dare senso al sostantivo «morte». È per questo che prima di risposte preconfezionate è utile porsi le domande giuste e ripartire dalle esperienze che coinvolgono e toccano interi nuclei familiari. Il primo passo è quello di interrogarsi pubblicamente sulle ragioni del dolore e della morte. Lo abbiamo ribadito anche nelle pagine della Civiltà Cattolica: il centro della nuova legge non potrà che basarsi sulla condivisione della scelta alla quale concorrono il malato, quando è ancora cosciente, i medici e i familiari nell’ambito di una valida relazione di cura. Fuori da questa relazione fondante e in assenza di limiti, «staccare la spina» finirà per essere un arbitrio contro il valore della vita, che rimane sacra anche per la cultura laica. La crisi tocca invece il significato di relazione che nella costituzione si declina nei principi di solidarietà e del personalismo. Invece di diventare persone, essere in relazione con altri, si regredisce a individui. Sono, invece, la personalizzazione e il caso concreto il crocevia della libertà intesa come senso di responsabilità. Basti un dettaglio: la sentenza della Corte è nutrita da una espressione che converte il dibattito, non si tratta di chiedere il suicidio, ma di decidere di “accogliere la morte” sospendendo l’accanimento delle cure.

Francesco Occhetta S.J.

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