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L’Anm è un’associazione sindacale ma vuole fare il partito
Avevamo già avuto modo di illustrare, su queste pagine, le stringenti ragioni giuridiche di illegittimità della costituzione, da parte dell’ANM, di un Comitato per sostenere le ragioni contrarie alla riforma costituzionale del Titolo IV, ossia una organizzazione di carattere partitico sia pure (al momento) per il perseguimento di un unico scopo: in estrema sintesi, l’associazione dei magistrati, in quanto tale, si fa movimento politico per contrapporsi ad una scelta delle Camere (che hanno deliberato). Le successive vicende confermano le perplessità allora espresse. Nessun comitato può infatti agire senza apporti finanziari: quello magistratuale, a quanto riferiscono le cronache, non provengono però soltanto dall’ANM, ma anche da soggetti terzi e, tra questi, dalla CGIL, che parrebbe aver contribuito con una somma davvero ingente.
Nel caso del sindacato, si pone un problema nel problema, dal momento che, alla luce del disegno costituzionale (che non si dovrebbe leggere secondo convenienza), le associazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti dovrebbero tutelare gli interessi economici delle categorie che ne formano la base, assumendo altrimenti funzione (impropria) di partito politico. Ma pur a prescindere da tale questione – che risente della mancata attuazione dell’art. 39 Cost. – resta quella generale: il sostegno economico dei cittadini ad una organizzazione costituita da magistrati crea rapporti patrimoniali che ricadono fatalmente sui requisiti di indipendenza ed imparzialità propri della funzione giurisdizionale (in ciò essenzialmente diversa rispetto alle funzioni politiche); insomma, a volerla dire con un classico riferimento codicistico, quei rapporti che, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., impongono al giudice di astenersi. Ed è da considerare che gli effetti della scelta di dar vita al comitato e l’apertura (ove effettivamente avvenuta) ai contributi privati ricadono su tutti i magistrati iscritti all’ANM che, stando ai dati diffusi da questa, sarebbero la quasi totalità (96% circa). Una prospettiva allarmante, tanto più considerando che la Corte costituzionale – si è avuta occasione di rammentarlo – ha sottolineato che è principio costituzionale anche l’apparenza di terzietà ed imparzialità. A ben considerare, però, si tratta di un cortocircuito che, per così dire, riproduce quello originario.
Ha ragione il Presidente della Unione Nazionale delle Camere Penali quando afferma che “con la decisione di prendere parte attiva alla campagna referendaria, come soggetto politico, Anm e i suoi iscritti devono fare i conti con tutte le conseguenze di tale scelta, buone o cattive che siano, per l’Associazione e i suoi iscritti”. Una scelta non solo in contrasto con le disposizioni statutarie (art. 1, ultimo comma: “L’Associazione non ha carattere politico”), ma che altera la posizione costituzionale della magistratura: le prospettate conseguenze di tale determinazione illuminano infatti la ragione non solo del divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici o di partecipare sistematicamente e continuativamente alla loro attività (è infatti un illecito disciplinare), ma anche della recente normazione in materia di assunzione di cariche elettive (aspettativa, divieto di candidatura nelle circoscrizioni territoriali ove hanno esercitato le funzioni e limitazioni al rientro in servizio).
È in gioco la articolazione democratica della separazione dei poteri. E il caso concreto lo dimostra in modo esemplare. La fondamentale garanzia di terzietà e di imparzialità del giudice sta nella soggezione alle (sole) leggi: innanzitutto a quelle che istituiscono e organizzano gli uffici giudiziari e regolano il processo. Terzietà dunque e in primo luogo rispetto alle norme e agli organi che le pongono: l’autonomia della magistratura è in rapporto di correlazione con la sua estraneità rispetto alle scelte politiche, innanzitutto a quelle costituzionali in materia di ordinamento giudiziario (sulle quali, in quanto contenute in leggi di revisione costituzionale, potrà semmai sollecitarsi l’intervento della Corte costituzionale in rapporto ai limiti di cui all’art. 139 Cost.).
Risulta pertanto evidente che l’ANM, in quanto associazione sindacale di categoria dei magistrati, ma atteggiandosi come ente esponenziale della magistratura, nel costituire il comitato per il sostegno alle ragioni del No alla riforma costituzionale, ha posto in essere un atto politico, in quanto inteso a concorrere alla determinazione della politica nazionale ai suoi massimi livelli. Un atto e un’attività che rientrano in quelle che la Costituzione assegna ai partiti: il che è ben più della iscrizione di singoli magistrati a partiti politici o della sistematica partecipazione alla loro attività. E che l’ANM ne sia consapevole emerge dallo scrupolo con il quale, a garanzia della riconducibilità a sé dell’indirizzo politico del Comitato, aprendone la partecipazione ai non magistrati, ne esclude invece chi abbia o abbia avuto incarichi in partiti politici o in movimenti elettorali o abbia contribuito all’attività di questi (art. 6 dello statuto del Comitato). E, del resto, tale disposizione prosegue escludendo altresì l’adesione (e comminando comunque l’esclusione) di chi dimostri di perseguire “finalità incompatibili o comunque in contrasto anche parziale con lo scopo del Comitato”.
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