Politica
Ma questa riforma è proprio come la descrive Bianconi sul Corriere della Sera?
Premetto che Bianconi è un ottimo giornalista, specie in materia di giustizia; lo leggo sempre con interesse e normalmente lo trovo equilibrato, anche se in questa occasione mi sembra avere preso una posizione pregiudiziale per il NO. Qualcuna delle cose che scrive è corretta, ma quasi tutte (che sono poi il nocciolo della questione) non sono condivisibili. Vengo e mi spiego.
1) ho trovato anch’io di dubbio gusto “parlamentare”, come Bianconi evidenzia sin dall’inizio, il fatto che la riforma sia stata approvata senza accettare alcun emendamento nel corso del suo doppio iter costituzionale; se ben ricordi, su questo avevamo già concordato nel corso della nostra ultima conversazione telefonica; non ho controllato l’andamento della discussione parlamentare, e quindi non so che, come mi si dice, i tanti emendamenti presentati erano sostanzialmente soppressivi e non tendevano a individuare soluzioni migliori; resta il fatto che una maggiore apertura ai suggerimenti aliunde pervenuti sarebbe stata consigliabile.
2) Bianconi sostiene che una volta creati due CSM, uno per i giudici e l’altro per i PM, la riforma avrebbe dovuto prevedere che l’azione disciplinare possa essere promossa dal procuratore generale solo per quanto riguarda i PM e non per i giudici; dice una cosa giusta, ma sbaglia la mira, nel senso che la Costituzione oggi prevede soltanto (art. 107, comma 2) che il “Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare”, il che ovviamente vale sia per i giudici che per i PM; ma nessuna norma costituzionale attribuisce al Procuratore Generale una specifica competenza in materia, che invece è un obbligo che gli viene attribuito da una legge ordinaria (art. 14 D. Lgs. 23.02.2006 n. 109), e sarebbe stato per lo meno incongruo modificare una legge ordinaria con una norma costituzionale; questa modifica, se sarà ritenuta opportuna, toccherà alla legislativa ordinaria in sede attuativa.
3) Subito dopo, Bianconi afferma che nella riforma risulterebbe “vietata” la ricorribilità delle sentenze dell’Alta Corte in Cassazione, mentre in nessuna nuova norma è dato rinvenire qualcosa che possa andare in tal senso; anzi, il fatto che il nuovo art. 105 preveda la possibilità di impugnare le sentenze dinanzi a un diverso collegio della stessa Corte “per motivi di merito”, cosa che attualmente non c’è, fa legittimamente presumere che il ricorso in sede di legittimità dinanzi alla Cassazione, previsto in via generale dall’art. 111, comma 7, Cost. per tutte le sentenze, non possa venire meno e chi osasse mettere in dubbio il ricorso a questo straordinario rimedio processuale incorrerebbe certamente in una severa censura ad opera della Corte Costituzionale.
4) Aggiungo di mio (Bianconi non ne parla) che l’art. 107 avrebbe dovuto essere anche modificato eliminando il suo quarto comma (“Il PM gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”), posto che tale norma, a riforma approvata, diverrà ultronea (e addirittura contraddittoria) rispetto alla nuova formulazione dell’art. 104, comma 1, laddove ex novo si stabilisce che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ED È COMPOSTA DAI MAGISTRATI DELLA CARRIERA GIUDICANTE E DELLA CARRIERA REQUIRENTE”.
5) Bianconi afferma poi che proprio le sue tre prime critiche (vedi sopra, quella sub 1 corretta, ma quelle sub 2 e 3 del tutto errate) gli fanno temere che gli elenchi compilati a inizio di legislatura e dai quali verranno estratti a sorte i membri laici possano essere predisposti con votazione a maggioranza semplice piuttosto che qualificata, come avviene oggi per l’elezione diretta dei membri laici del CSM ad opera delle Camere riunite; si tratta a mio parere di un processo alle intenzioni che evoca un comportamento parlamentare che a me pare impossibile che possa verificarsi; oggi i membri laici vengono eletti a maggioranza qualificata dalle camere riunite a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti (il plenum) nelle prime due votazioni, e dei 2/3 dei votanti nelle successive votazioni (art. 22 L. 195-1958); pensare che una qualsiasi maggioranza possa fare domani una cosa diversa da questa nella individuazione dell’elenco dei laici sorteggiabili è pura speculazione, nessun governo reggerebbe a una cosa del genere; piuttosto, in sede di attuazione, bisognerà vigilare perché i due elenchi siano sufficientemente ampi per rendere effettivo il sorteggio.
6) Secondo Bianconi il problema della separazione delle carriere non esiste, perché ormai il tramutamento di funzioni riguarda pochi casi, il che è vero ma non tiene conto che “funzione” e “carriera” sono due cose assolutamente diverse; quando si separa la carriera di giudici e PM vuol dire che si separano le materie da approfondire, i concorsi da espletare, le scuole di specializzazione post assunzione, i percorsi professionali, e, in definitiva, le reciproche valutazioni e interferenze; sono cose assolutamente diverse, su cui si può convenire o meno, ma non si può dire che siano la stessa cosa e che non serva separare.
7) Bianconi afferma poi che PM e avvocato non possono essere del tutto equiparati perché il compito del PM è quello di tendere alla ricerca della verità, dovendo svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore dell’indagato (art. 358 c. p. p.), e assumendo così il ruolo ossimorico di “parte imparziale”, mentre il difensore tende sempre e comunque a difendere il suo cliente; il che è vero (cum grano salis) per il difensore, ma dubito che sia vero per il PM (il caso del processo ENI di Milano è emblematico, coi PM che sono stati condannati per avere trascurato alcuni documenti favorevoli agli imputati e poi venuti fuori per caso); e tuttavia, se anche così fosse, quando il PM, nel fare le sue indagini, trova qualcosa che andasse a favore dell’indagato sarebbe comunque tenuto a darne atto, non foss’altro che per osservare l’obbligo nascente dall’art. 54, comma 2, Cost. (“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”); e sarebbe certamente privo di “disciplina e onore” il PM che, una volta individuato un fatto che scagioni l’indagato non ne facesse cenno nella sua requisitoria.
8) Bianconi affronta poi il vero nodo della riforma, e cioè il sorteggio della quota togata dei due CSM, affermando che questa nuova modalità di scelta non elimina il peso delle correnti ma indebolisce la responsabilità che i membri del CSM devono avere nei confronti di chi li ha eletti; a parte che il peso di una corrente che ha scelto il suo candidato e l’ha poi fatto votare sino a farlo eleggere è comunque di gran lunga maggiore della semplice appartenenza a una corrente (che potrà ovviamente ancora esserci), è proprio il criterio della responsabilità del membro togato verso i suoi compagni di corrente che il sorteggio mira ad annullare o comunque a indebolire: il togato che sia stato sorteggiato non deve dire grazie a nessuno e nessuno potrà suggerirgli come comportarsi una volta eletto; e quindi, le trame correntizie raccontate da Palamara verranno meno o almeno saranno fortemente ridotte a casi personali inevitabili in ogni situazione.
9) Bianconi afferma poi di non capire il senso della creazione dell’Alta Corte competente per i giudizi disciplinari, ma non si rende conto che una cosa è l’attività ammnistrativa (il governo dei magistrati) che è di competenza dei due CSM, e ben altra cosa è l’attività disciplinare (para giurisdizionale) che domani spetterà all’Alta Corte; già oggi (art. 2 L. 195-1958) i membri della sezione Disciplinare dell’attuale CSM (6 membri effettivi + il vicepresidente del CSM che la presiede) non possono fare parte delle Commissioni di merito (incarichi direttivi e semidirettivi, valutazioni di professionalità, incompatibilità etc.), e ciò proprio per evitare che funzioni amministrative e disciplinari possano cumularsi negli stessi membri e così evitando che possano essere chiamati a pronunziarsi sullo stesso magistrato prima sotto il profilo amministrativo e poi sotto quello disciplinare.
10) Di poi, quasi contraddicendosi rispetto al suo timore che la riforma indebolisca la magistratura, Bianconi afferma che i 2.000 PM, gestiti da un CSM tutto loro, potrebbero rafforzare il corporativismo della categoria, aumentandone il potere autoreferenziale e creando una nuova casta; e, devo dire che questo mi sembra l’unico vero problema posto dalla riforma a cui proprio il relativo sorteggio potrà mettere riparo, individuando togati che, proprio per la casualità dell’incarico, non avranno alcun legame di riconoscenza con l’ANM e con le rispettive correnti, eliminando quindi alla radice la nascita di una casta generalizzata fatta da PM, mentre toccherà alla collegialità del plenum laici-togati e alla presidenza del capo dello Stato impedire questa potenziale deriva.
11) Infine, Bianconi contesta l’affermazione dei sostenitori della riforma secondo cui con l’introduzione dell’Alta Corte non resterebbero più impuniti i presunti errori di giudici e PM e tra questi errori fa rientrare in particolare “sentenze e provvedimenti sgraditi al governo”, quando invece è stabilito (art. 2, comma 2, L.109-2006) che “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare“; Ma, così scrivendo, fa ancora una volta un processo alle intenzioni perché nessuna norma della riforma afferma qualcosa in contrario e nessuna maggioranza parlamentare potrebbe decidere diversamente, posto che l’attività giurisdizionale, salvo che non si traduca in decisioni palesemente aberranti, mai potrà essere oggetto di censura disciplinare restando invece solo soggetta ai normali rimedi processuali.
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