Uno dei punti più controversi della riforma costituzionale della magistratura, spesso evocato dai sostenitori del No al referendum confermativo, è l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare e il suo complessivo assetto ordinamentale. La nuova formulazione dell’art. 105 della Costituzione demanda, infatti, all’Alta Corte la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati, requirenti e giudicanti, stabilisce la sua composizione e ne circoscrive il perimetro funzionale.

I sostenitori del No obiettano che la devoluzione della giurisdizione disciplinare all’Alta Corte rappresenterebbe lo strumento attraverso il quale l’esecutivo intende perseguire il controllo della magistratura. Lontano da discussioni effimere sulle vere o presunte intenzioni politiche sottese alla riforma, estranee a un’analisi obiettiva del testo sottoposto a quesito referendario, provo a spiegare nel merito la fallacia di queste affermazioni. Il primo punto oggetto di censura attiene al novellato art. 105 della Costituzione nella parte in cui, secondo i detrattori della riforma, precluderebbe il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del giudice disciplinare. Tale assunto è, tuttavia, erroneo in quanto è vero che la norma ammette l’impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto davanti ad altro collegio della stessa Alta Corte, ma limitatamente alle sentenze emesse “in prima istanza”. Nessuna disposizione preclude invece di ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti disciplinari di secondo grado.

L’art. 111, comma 7, della Costituzione, difatti, ponendosi come regola generale, garantisce il sindacato di legittimità della Suprema Corte rispetto alle pronunce emesse in seconda istanza dall’Alta Corte, in mancanza di norme ostative di pari rango. Ne deriva che il nuovo giudizio disciplinare prefigurato dalla riforma amplia le garanzie per i magistrati perché conferisce loro un secondo grado di merito, attualmente inesistente, lasciando intonsa la possibilità di adire la Suprema Corte per il relativo vaglio di legittimità, una volta definitisi i due gradi della giurisdizione domestica. La seconda obiezione riguarda la composizione del nuovo organo disciplinare e, in particolare, dei singoli collegi giudicanti, la cui indicazione è rimessa alla legge ordinaria. I sostenitori del No, infatti, osservano che la norma costituzionale, non individuando espressamente i criteri per la composizione dei singoli collegi, ne permetterebbe in astratto la formazione a maggioranza laica e il conseguente controllo politico dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Analizzando senza pregiudizi il testo novellato, tuttavia, anche tale obiezione appare inconsistente.

Innanzitutto, è fuorviante considerare la componente laica come una sorta di monolite da contrapporre alla parte togata. Il nuovo articolo 105, infatti, stabilisce che l’Alta Corte si compone di quindici giudici, di cui nove sorteggiati tra i magistrati (sei giudicanti e tre requirenti) che abbiano esercitato la funzione per almeno venti anni e che abbiano svolto o svolgano funzioni di legittimità. Quanto ai restanti sei giudici laici, tre vengono nominati dal Presidente della Repubblica che, nel nostro assetto istituzionale, è il garante della Costituzione e dell’indipendenza della magistratura, essendo peraltro posto a capo di entrambi i CSM. Gli altri tre componenti, invece, sono estratti a sorte da un elenco di professori universitari in materia giuridica e di avvocati con almeno venti anni di esperienza, compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione. Dunque, soltanto tre membri su quindici potrebbero essere considerati di nomina politica, peraltro in senso lato, dal momento che la loro individuazione, secondo il nuovo art. 105, avverrebbe mediante sorteggio temperato.

Quantunque, in ipotesi, una successiva legge ordinaria ammettesse la possibilità per un collegio di avvalersi di una maggioranza di giudici laici, il diverso collegio chiamato a pronunciarsi sull’eventuale impugnazione della sentenza di primo grado dell’Alta Corte sarebbe, verosimilmente, per logica aritmetica, a prevalenza togata. In definitiva, le suggestioni e gli spauracchi agitati a sostegno del No si dissolvono, ancora una volta, alla prova del dato testuale delle norme.

Luca Monaco

Autore