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Dopo il “No” alla separazione delle carriere ecco la restaurazione del rito inquisitorio
L’argomento ricorrente nella campagna referendaria del no è stato il benaltrismo. Si tratta di uno sperimentato espediente retorico volto a sminuire il tema della discussione, la separazione delle carriere, affermando che i problemi reali sono “ben altri”, l’efficienza e l’eccessiva durata dei processi. Il benaltrismo è il segnale inequivocabile del progetto politico di ANM e dei suoi sodali: portare alle estreme conseguenze l’efficientismo cartabita e restaurare un processo smaccatamente neo-inquisitorio: un rito sintetico, a ridotto tasso di garanzie, incentrato sulla collaborazione difensiva, affidato al saggio Pm “primo giudice” a tutela dei cittadini. Il tutto sotto il rassicurante ombrello protettivo di una giurisdizione promiscua e omnicomprensiva. Il mito della cultura della giurisdizione cancella gli approdi dell’epistemologica contemporanea, imponendo un modello di accertamento a cooperazione necessaria che prescinde dalla logica falsificazionista, dal contraddittorio, dalla contrapposizione dialettica fra le parti.
Non bisogna, dunque, scomodare l’ombra di Rocco e Manzini per comprendere il senso di un progetto politico fondato sulla “fascistissima” carriera unica dei magistrati, imposta dalla scelta popolare. Il rito neo-inquisitorio è confacente alla commistione di ruoli e di funzioni fra magistrati requirenti e giudicanti, ma soprattutto presenta il fascino irresistibile della unità della giurisdizione che tutto avvince nella omonima cultura che si vorrebbe comune anche al ceto forense, reso imbelle da una struttura processuale refrattaria allo scontro dialettico.
All’opzione ideologica per un rito di stampo autoritario e paternalista si salda la più recente tendenza all’efficientismo. La riforma Cartabia ha segnato una gravissima degenerazione della cultura processuale, fino a giungere, nei suoi esiti complessivi, alla negazione della stessa idea di processo penale. Per piegare il processo alla “rottamazione” del diritto penale sostanziale bisognava inventarsi un nuovo modello, quello, appunto, efficientista che traccia le linee di un sistema di procedure sommarie, fondato sulla fase investigativa e caratterizzato da un puro decisionismo in cui la residua efficienza repressiva, al netto della premialità, è il portato di un sostanzialismo etico enfatizzato dal sistema di giustizia riparativa. Gli effetti dello spostamento dell’asse cognitivo del processo sulle indagini sono catastrofici. Marginalizzazione della partecipazione difensiva, assenza di contraddittorio, macroscopica disparità fra le parti, annichilimento complessivo del diritto di difesa. Alla questione cognitiva ci pensa il Pm, primo giudice, mentre davanti al secondo giudice, quello vero, per intenderci, resta da definire solo la risposta punitiva nel dilemma del nemico fra desistenza premiata e resistenza punita.
Il processo degrada a luogo di negoziazione e di composizione del conflitto nel nome della salvifica e unitaria cultura della giurisdizione. Un luogo in cui non servono garanzie, ma solo una tensione morale che spinga l’imputato alla auto responsabilizzazione. Senza dimenticare quanto sia condizionante e pervasiva la presenza della persona offesa-parte civile, spesso definita parte offesa con una crasi tanto erronea quanto connotativa. Il tema della vittima mette in evidenza un’ulteriore linea di tendenza rappresentata dalla soggettivizzazione del processo penale per tipi d’imputato che si riflette sulle regole differenziate d’accertamento, i cosiddetti binari processuali. Inutile dire che le regole processuali costruite in rapporto di proporzionalità inversa con la gravità del reato sono il paradigma della procedura penale del nemico, ossia un sistema in cui si danno per scontate la natura criminale e la pericolosità dell’imputato, a prescindere dall’accertamento della responsabilità per il fatto addebitato, al punto tale da giustificare una generalizzata attenuazione delle garanzie e l’esigenza di una punizione anticipata mediante automatismi cautelari. Il processo cambia radicalmente la sua funzione, non più strumento di accertamento, ma mezzo di controllo sociale atipico gestito direttamente dalla magistratura inquirente.
Il furore efficientista, nel senso di un generalizzato riduzionismo processuale, si abbatterà, presto, sulle impugnazioni, considerate alla stregua di una perniciosa superfetazione del già pletorico giudizio di primo grado. Il riduzionismo processuale non si pone minimamente il problema che le impugnazioni siano una ineliminabile garanzia di verità e di giustizia che non può essere limitata o esclusa senza accettare l’aumento esponenziale del rischio di errori giudiziari.
Questo, in sintesi, è il progetto politico per una restaurazione del rito inquisitorio in forme contemporanee. Ignorare i precisi segnali lanciati in tal senso dai vincitori del referendum significa rassegnarsi al crepuscolo del giusto processo e dell’idea stessa di garantismo. Forse indugiare su scenari apparentemente apocalittici può essere considerato un eccesso di zelo, ma, come diceva Ennio Flaiano, “l’ottimismo è la fede di chi non ha capito bene come stanno le cose”.
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