Inquisire ad libitum
Modello inquisitorio alla riscossa: vinto il referendum, i giudici chiedono che la Corte Costituzionale riconosca in capo al PM “il diritto di difesa della collettività”
Negli ultimi anni si sono succeduti interventi riformatori volti in vario modo a contenere il potere di impugnazione delle sentenze assolutorie da parte del Pubblico Ministero, dopo che la Corte Costituzionale aveva bocciato la c.d. legge Pecorella, che ne precludeva seccamente l’esercizio. La ragione che ha sempre ispirato queste pulsioni riformatrici è chiarissima: se interviene un giudizio di assoluzione dell’imputato, qualunque successivo giudizio di condanna – reso appunto possibile dall’appello del P.M. – non potrà mai essere formulato al riparo dal ragionevole dubbio. A ciò si aggiunga che in un sistema lento e farraginoso come il nostro, trascinare l’imputato, nonostante il primo giudizio di non colpevolezza, in una interminabile odissea di ulteriori giudizi, con il prezzo altissimo che ciò comporta in termini di reputazione sociale e compromissioni a volte davvero irrimediabili dell’attività lavorativa, svuota di ogni concreta effettività il principio costituzionale di presunzione di innocenza.
La magistratura italiana non ha mai gradito queste limitazioni al diritto di impugnazione del Pubblico Ministero, e contrappone alla cogenza di quel principio costituzionale un (preteso) “diritto” della collettività alla punizione dei reati, del quale sarebbe garante il P.M., che dunque non tollererebbe di arrestarsi dinanzi a un primo giudizio di non colpevolezza. La questione pareva essersi acquietata, dopo la soluzione mediana adottata dal Parlamento, di precludere cioè l’appello del P.M. per i soli reati di minore gravità (e di precludere il ricorso in Cassazione per vizi logici della motivazione contro una doppia conforme assolutoria). Ma ora la Procura Generale di Milano ha mandato alla Corte Costituzionale la norma preclusiva dell’appello del P.M. contro i reati di minore gravità, ed è il tema del quale PQM si vuole occupare in questo numero, dove potrete leggere le motivazioni di questa questione di costituzionalità, e le obiezioni ad essa.
Certo, è difficile sottrarsi alla suggestione che una simile iniziativa, adottata tra l’altro in relazione alla assoluzione (seppure in rito) da un reato davvero bagatellare, abbia tratto forza dall’esito dello scontro referendario sulla riforma della magistratura; che non c’entra nulla, tecnicamente, con la questione trattata, ma che in realtà va a toccare il tema del ruolo del Pubblico Ministero nel nostro sistema processuale. In questo senso, il filo logico-argomentativo della ordinanza di remissione alla Corte è esplicito nel rivendicare alla figura del Pubblico Ministero un ruolo del tutto incompatibile con quello di mera “parte” processuale, assegnandogli invece quella di custode della legalità e di portatore di una verità processuale addirittura privilegiata, insomma più forte ed attendibile di quella rappresentata dalla parte privata. Il Pubblico Ministero, in questa visione, è ben di più che la parte processuale che sostiene l’accusa, e che dunque doverosamente si ferma di fronte al primo giudizio assolutorio. Egli è – come abbiamo sentito ripeterci tante volte – “il primo giudice del fatto”, in quanto depositario di un compito superiore a quello di una mera parte processuale: la tutela e la salvaguardia del “diritto di difesa degli interessi della collettività”.
Ora, questa idea, questa visione del ruolo del Pubblico Ministero ci riporta né più né meno che al modello processuale inquisitorio, nel quale il P.M. è poco meno che un omologo del Giudice istruttore, cioè a sua volta un istruttore “terzo ed imparziale” del fatto, che in quel modello si vedeva costretto a rimettere la prosecuzione dell’indagine, appunto, al giudice istruttore, solo se essa necessitava di tempi più lunghi. Questa idea confinava, con indubbia coerenza logica e sistemica, il giudice dibattimentale al ruolo di – come dire – rifinitore di una istruttoria già completa e credibile, i cui atti transitavano integralmente nel fascicolo dibattimentale, e sui quali finalmente si dava l’opportunità alla difesa di dire la sua. Questa è l’idea di processo che piace, da sempre, alla magistratura italiana, e che sulla scia della vittoria del NO vedremo riproporre in ogni salsa, con rinnovato vigore.
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