Il 3 dicembre 1947, nell’aula di Montecitorio, l’Assemblea costituente affronta uno dei nodi più delicati dell’architettura costituzionale: come garantire una Costituzione stabile senza renderla immobile. Il tema è l’articolo 130 del progetto, cioè la norma che allora disciplinava la revisione costituzionale. Non è una questione tecnica. È una scelta di filosofia istituzionale. E i Costituenti ne sono perfettamente consapevoli. Il primo a dirlo con chiarezza è Tomaso Perassi, relatore e protagonista del dibattito. Il punto di partenza è un principio che l’Assemblea aveva ormai fatto proprio: la Costituzione italiana doveva essere una Costituzione rigida. Ma rigidità non poteva e non doveva significare immobilità. Perassi lo dice con una formula che rimane tra le più efficaci dell’intero dibattito costituente: «Quando si dice rigidità della Costituzione, non si vuole affermare l’immutabilità assoluta di essa». Una Costituzione che non può essere modificata – osserva – sarebbe contraria alla stessa natura del diritto. Per questo aggiunge, con una punta di ironia dotta: «Se l’espressione frangar non flectar può essere la divisa di un uomo di carattere o il motto di un giornale, non può essere il motto di una Costituzione, perché è contraddittoria e ripugnante alla destinazione stessa di ogni ordinamento giuridico, e quindi anche della Costituzione, la sua immutabilità.».

La sfida è tutta qui: trovare un equilibrio tra stabilità e adattabilità. E Perassi usa una metafora destinata a diventare celebre: «Non si può concepire la Costituzione come una lastra di vetro; occorre che sia di un metallo duro, ma un metallo plasmabile». In queste parole c’è già l’essenza dell’articolo 138: una Costituzione forte, ma capace di evolvere con la società. Per realizzare questo equilibrio, i Costituenti disegnano un procedimento aggravato. Non impossibile, ma più difficile di quello delle leggi ordinarie. Il cuore del sistema è semplice: due deliberazioni per ciascuna Camera e un intervallo di tre mesi. Non è un formalismo: è un dispositivo politico. Perassi lo spiega con disarmante semplicità: «L’idea pratica è questa: far sì che vi sia una ponderata riflessione quando si procede ad un atto così importante». E poi aggiunge quasi una domanda personale rivolta ai colleghi: «Se io fossi chiamato a votare a distanza di tre mesi qualche articolo della Costituzione che ho già votato, darei il medesimo voto?». Il tempo, per i Costituenti, è una garanzia. Serve a raffreddare le passioni politiche, a sottrarre la revisione costituzionale all’urgenza del momento. Accanto al tempo, l’altra garanzia è la maggioranza qualificata: non basta la maggioranza semplice, serve la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Ma non finisce qui. Il secondo pilastro dell’articolo 138 è il referendum costituzionale. Se la revisione non è approvata con la maggioranza dei due terzi, può essere sottoposta al voto popolare. Perassi insiste su questo punto, chiarendo che non si tratta di un referendum qualsiasi. È un istituto che, nelle sue intenzioni, avvicina l’Italia alle esperienze di democrazia diretta, in particolare a quella svizzera. Il voto del popolo – spiega – non è un semplice veto: «Il concorso del voto del popolo […] assume il valore giuridico di un elemento di formazione della legge costituzionale». Il popolo diventa dunque parte del procedimento di revisione. Non un semplice controllore, ma un protagonista. Al tempo stesso, i Costituenti introducono un limite pragmatico: se la revisione è approvata con la maggioranza dei due terzi, il referendum non è possibile. Perassi lo giustifica con un argomento di buon senso: «Quando una legge costituzionale è stata votata dalle due Camere […] a maggioranza di due terzi dei suoi membri, si può fondatamente presumere che risponda a esigenze sentite dalla maggioranza del Paese». Mettere comunque in moto il referendum – osserva – significherebbe attivare «una macchina notevolmente pesante».

Il dibattito però non si ferma qui. Accanto alla costruzione del procedimento emergono anche timori profondi. Uno dei più appassionanti è quello di Felice Benvenuti, che solleva una questione radicale: e se una maggioranza parlamentare decidesse di sopprimere le libertà fondamentali? Il suo intervento è quasi una requisitoria morale. Benvenuti evoca Giuseppe Mazzini e i suoi Diritti e Doveri dell’uomo: «Vi sono cose che costituiscono il vostro individuo e sono essenziali alla vita umana. Su queste neppure il popolo ha signoria. Nessuna maggioranza può decretare la tirannide e spegnere la libertà». Da qui la proposta di rafforzare ulteriormente i controlli, attribuendo al Presidente della Repubblica il potere di rifiutare la promulgazione di leggi incostituzionali. È il timore – ancora vivo nella memoria del fascismo – che anche un sistema democratico possa degenerare.

La Commissione, rappresentata da Paolo Rossi, respinge l’emendamento di Benvenuti. Non perché il problema non esista, ma perché una Costituzione non può moltiplicare all’infinito le garanzie. Rossi lo dice con una formula che resta tra le più lucide del dibattito: «La sua esigenza è l’esigenza di tutti coloro che amano sinceramente la libertà (…)». Ma «come si può pretendere la garanzia delle garanzie della Costituzione?». La libertà – suggerisce – non può essere difesa soltanto da meccanismi giuridici. A un certo punto dipende dalla responsabilità politica e civile dei cittadini. È una risposta che rivela la fiducia – ma anche la consapevolezza – dei Costituenti: nessuna architettura istituzionale può sostituire completamente la vigilanza democratica. All’esito della seduta, l’articolo viene approvato. Nasce così il futuro articolo 138 della Costituzione. Il compromesso raggiunto dall’Assemblea è sofisticato e, soprattutto, lungimirante: la Costituzione non è blindata, ma neppure esposta alle oscillazioni della politica quotidiana.

Rigidità e flessibilità convivono nello stesso meccanismo. La revisione è possibile, ma richiede tempo, consenso ampio e – se necessario – il giudizio del popolo. In questo senso l’articolo 138 non è soltanto una norma procedurale. È la chiave di durata della Costituzione repubblicana. Perché i Costituenti sapevano bene che una Carta fondamentale, per restare viva, non può essere una reliquia. Deve essere – come disse Perassi – un metallo duro, ma plasmabile. Ed è forse proprio questa intuizione che ha permesso alla Costituzione italiana di attraversare decenni di trasformazioni politiche, sociali e istituzionali senza perdere la propria identità.

Maria Vittoria Ambrosone

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