Una delle critiche più “politicamente corrette” (e quindi più false e strumentali) dei sostenitori del No è una speculazione sul futuro. “L’unico scopo della separazione delle carriere – ha dichiarato Nicola Gratteri, il procuratore per antonomasia – è quello di sottoporre i Pubblici ministeri al controllo del ministro di turno, privandoli della loro autonomia”: il primo passo per sottoporre le Procure (e quindi i Pm) alle dipendenze del governo e della politica, allo scopo di sottrarre i “colletti bianchi” al giudizio per le loro malefatte. Pertanto, se fosse ratificata nel referendum confermativo la riforma Nordio, non sarebbe in pericolo solo la classica divisione dei poteri, ma la stessa democrazia.

Su quali elementi si basi questa fosca previsione non è dato sapere, dal momento che la legge fondamentale – all’articolo 104 – sancisce princìpi assolutamente diversi, impossibili da interpretare secondo la lettura dell’Anm. Non a caso, anche le opposizioni non si accontentano di agitare questa preoccupazione infondata, ma iscrivono la separazione delle carriere nell’incubo di una marcia trionfale che consegnerà a Giorgia Meloni i pieni poteri fino a spalancarle nel 2029 le porte del Quirinale. A costo di contraddire il buon Polonio, è il caso di affermare che in questa follia è assente anche il più modesto barlume di logica. Il fatto è che, a partire dalle prime parole dell’articolo citato, la Costituzione afferma che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Come controprova della malafede di quanti insistono nel delineare il cammino insidioso verso la mutazione genetica delle Procure e dei Pm, sarebbe sufficiente prendere nota di come viene regolata la materia quando vi è l’intenzione di realizzare effettivamente un rapporto di subordinazione della magistratura requirente al potere esecutivo. Non è necessario recarsi “al di là del mare”. Per documentarsi, basta valicare le Alpi e raggiungere la nostra cugina Francia. L’Ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: les magistrats du siège (ovvero la magistratura giudicante di cui all’articolo 4) e les magistrats du parquet (ovvero la magistratura requirente di cui all’articolo 5). I primi, senza il loro consenso, sono inamovibili anche in caso di promozione ad incarico superiore; i secondi sono sottoposti alla direzione e al controllo dei loro superiori gerarchici e all’autorità del ministro Guardasigilli (della Giustizia). A loro è riconosciuta solo la libertà di parola in udienza. È agevole mettere in evidenza le differenze sostanziali tra il nostro ordinamento e quello d’Oltralpe, peraltro già note e acquisite nel dibattito.

Ci interessa sottolineare un altro aspetto: senza un’ampia revisione dell’articolo 104 della Costituzione – ispirata al “mal francese” – sarebbe impossibile compiere quell’operazione di snaturamento che viene denunciata, a torto, ai danni dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura requirente. Non varrebbe la pena neppure provarci.