Nonostante alcune opinioni discordanti sulla sua effettiva portata innovativa, la legge 18 luglio 2025 n° 106 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 171 del 25/07/2025 ed entrata in vigore il 9 agosto – rappresenta un significativo passo in avanti verso la tutela dei diritti dei lavoratori malati oncologici, immunodepressi e cronici, in possesso di un’invalidità pari o superiore al 75%. Chi ricorda – per averla vissuta come un calvario personale o semplicemente seguita per dovere di cronaca – la lunga vicenda delle tutele dei lavoratori fragili durante il periodo pandemico, ha ben presente l’altalenante avvicendarsi di disposizioni spesso contraddittorie, incomplete, criptiche, fumose, ridotte ad affermazioni generiche di princìpi che all’atto applicativo pratico generavano più confusioni e interpretazioni discrezionali che certezze. Di fatto, nessuno dei governi in quel lasso temporale aveva le idee ben chiare sul da farsi, tanto è vero che le disposizioni normative – siano esse leggi, decreti o circolari – si susseguivano anche con vuoti temporali che non sempre venivano recuperati da disposizioni retroattive.

Quando si trattava di inquadrare il contesto delle patologie assoggettabili a tutela, la loro definizione veniva spesso affidata alla conferma del medico competente, altre volte introducendo l’odiosa prassi delle visite di accertamento di idoneità presso le commissioni mediche dell’Inps (con esiti imprevedibili fino al licenziamento, come se avere un tumore o l’artrite reumatoide ne fosse un logico e prodromico presupposto), o peggio ancora affidandosi alla discrezionale valutazione del datore di lavoro. Ciò ha generato nel tempo una consistente mole di ricorsi, che sostanzialmente impugnavano l’incapacità dei datori di lavoro del pubblico e del privato che non riuscivano a comprendere la ratio che stava alla base delle richieste di assenza dal lavoro e che riguardava invece proprio la loro tutela, spesso con seguiti procedurali cervellotici o punitivi.

La sentenza di Torino

Di recente è arrivata una sentenza del Giudice del lavoro di Torino che ha stabilito che le assenze per malattia riferite a disabilità certificate non rientrano nel periodo di comporto contrattuale sulla base della Direttiva europea 2000/78/CE. La portata di questa sentenza è intuibile perché finora tutti i lavoratori malati fragili hanno attinto i periodi di assenza per malattia dal comporto, spesso fino ad esaurirlo. Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda, perché foriera di novità decisamente significative anche in ordine alla sua estensibilità ad altre situazioni analoghe verificatesi o in fieri. Solo il D.M. Salute del 4 febbraio 2022 aveva pedissequamente e finalmente elencato le patologie riconosciute come motivo di fragilità e di particolare tutela, ed è sostanzialmente a questo decreto che la legge 106/2025 fa implicito riferimento al fine di individuare i soggetti portatori del diritto di avvalersi della sua applicazione.

Il requisito dell’invalidità del 75%

La legge 106 del 18 luglio 2025 è innovativa perché introduce la possibilità di avvalersi di due anni – frazionati o continuativi – di assenza per la propria patologia oncologica, invalidante, immunosoppressiva e cronica, pur senza alcuna retribuzione né il versamento a carico dell’erario dei contributi figurativi, che tuttavia sono riscattabili in modalità onerosa per il dipendente, conservando tuttavia il posto di lavoro; si prevede inoltre la possibilità di una precedenza nell’accesso allo smart working al rientro in servizio e fino a 10 ore annue retribuite per visite e cure mediche, a partire dal 1° gennaio 2026. Per accedere a queste provvidenze normative occorre possedere e dimostrare il requisito dell’invalidità del 75%, certificata dalla commissione provinciale di verifica. Sarà il medico di base o lo specialista ospedaliero (che seguono la persona affetta dalle patologie che la legge 106/2025 intende tutelare) ad accompagnare l’istanza dell’interessato da un certificato che confermi la sussistenza della patologia stessa, la sua cronicità e la presa in carico da parte del SSN.

Ora che la legge c’è, chiara ed esplicita, saranno i sindacati e le associazioni di categoria a dover vigilare sulla sua corretta applicazione. In quanto legge dello Stato, è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare. Ci si augura che eventuali circolari applicative, spesso tendenzialmente restrittive nel riconoscimento dei diritti e delle tutele e assai farraginose nelle procedure da applicare, non mettano in discussione la ratio della legge che è di tutela del lavoratore affetto da patologia grave. Va ricordato – se ce ne fosse bisogno – che la legge 106/2025 applica e rispetta princìpi costituzionali, e la sua chiarezza estrema non ammette distorsioni nella gerarchia delle fonti normative di applicazione.