Attorno alla figura di Giuliano Vassalli, padre del Codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, nel corso dello scontro referendario sulla giustizia si sono addensate, indegnamente, alcune ombre sollevate dagli esponenti contrari alla riforma.
Si è arrivati perfino a sostenere che Vassalli non avrebbe mai appoggiato il passaggio al processo accusatorio né la necessità di distinguere nettamente le funzioni tra giudice e pubblico ministero. La ricostruzione storica racconta tutt’altra vicenda.

Il nuovo Codice di procedura penale nacque con un obiettivo preciso: superare l’impianto inquisitorio di derivazione medievale-napoleonica e introdurre un sistema di tipo accusatorio di ispirazione anglosassone, fondato sul contraddittorio tra le parti. Fu lo stesso Vassalli a chiarire che un autentico processo accusatorio non poteva dirsi pienamente realizzato finché giudice e pubblico ministero continuavano a condividere il medesimo percorso ordinamentale. Il Codice entrò in vigore il 24 ottobre 1989 e pochi anni dopo il Parlamento, nel 1997, approvò quasi all’unanimità la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, consacrando il principio del giusto processo: regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Eppure oggi, nel pieno dello scontro politico sulla separazione delle carriere, la figura di Vassalli viene trascinata da una parte all’altra del campo di battaglia.

C’è chi sostiene che il ministro socialista non fosse favorevole alla separazione e chi, al contrario, ricorda come la logica stessa del processo accusatorio renda quella distinzione coerente e quasi inevitabile. Nel tentativo di riscrivere questa storia si sono inserite anche ricostruzioni fantasiose. Il giornalista Franco Fracassi, ad esempio, ha provato a collegare la genesi del Codice Vassalli al cosiddetto “Piano di Rinascita Democratica” di Licio Gelli. Una tesi che ignora il contesto storico e istituzionale in cui maturò la riforma e, soprattutto, la statura morale di Vassalli: giurista di primo piano e uomo che pagò personalmente la sua opposizione al fascismo, arrestato dalla Gestapo e torturato nella famigerata via Tasso senza mai tradire i compagni della Resistenza romana. Vale allora la pena ricordare un fatto documentato.

L’intervista rilasciata da Vassalli il 19 giugno 1987 al Financial Times esiste realmente ed è stata pubblicata integralmente nella rivista Diritto di Difesa dell’Unione Camere Penali Italiane. Il giornalista che la raccolse, Torquil Dick-Erickson, conserva ancora la ricevuta del pagamento per quel servizio. Eppure c’è chi, in ambienti giornalistici e accademici, ha perfino messo in dubbio l’esistenza dell’autore dell’intervista: un modo curioso di trattare i documenti quando disturbano narrazioni consolidate. In quell’occasione Vassalli osservava che in Italia il potere giudiziario aveva assunto un peso crescente rispetto a quello legislativo, fino a produrre — parole sue — una sorta di sovranità popolare limitata dall’espansione del potere giudiziario, fenomeno che ricordava alcune esperienze dell’Europa orientale allora sotto influenza sovietica. Quanto alla preoccupazione di un pubblico ministero che diventerebbe troppo forte con la riforma, il timore appare poco fondato. Nel sistema vigente il pubblico ministero dispone già di poteri considerevoli: dirige la polizia giudiziaria, esercita l’azione penale ed è parte integrante dell’ordine giudiziario. La separazione delle carriere non ne altera le funzioni; semmai ridefinisce il quadro istituzionale entro cui esse operano

Quando Vassalli difese in Parlamento la delega per il nuovo codice di procedura penale ricordò come la riforma fosse il frutto di oltre vent’anni di lavoro legislativo e scientifico, nato dall’esigenza di superare definitivamente il modello inquisitorio del codice Rocco del 1930.
Il nuovo processo doveva configurarsi come un vero sistema accusatorio: pubblico ministero che accusa, imputato che si difende e giudice che decide sulla base delle prove formate nel contraddittorio tra le parti. Vassalli insistette inoltre sull’obbligo di adeguare il processo penale italiano alle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, in particolare alla Convenzione europea del 1950. Fu proprio su questo terreno che denunciò apertamente le resistenze di una parte della giurisprudenza. In più occasioni indicò nella Corte di Cassazione uno dei principali ostacoli culturali alla piena attuazione delle nuove garanzie, criticando sentenze che tendevano a ridimensionare il valore vincolante delle convenzioni internazionali sostenendo che esse obbligherebbero gli Stati ma non direttamente i cittadini.

Ma vi è un fatto poco ricordato e tuttavia rivelatore. Di fronte alla guerra aperta condotta da una parte della magistratura associata e alle resistenze provenienti dai vertici della giurisdizione, Vassalli visse con profonda angoscia quella stagione di riforme. Non era il conflitto politico a turbarlo, ma la difficoltà di far accettare alla cultura giudiziaria italiana il passaggio a un modello di processo fondato sulle garanzie e sul contraddittorio. Oggi sappiamo che arrivò più volte a valutare le dimissioni da ministro della Giustizia proprio a causa di quel clima. Non lo fece per senso delle istituzioni e per rispetto del lavoro compiuto dal Parlamento. Questo è il dato storico. Ed è difficile conciliarlo con le letture di comodo che oggi cercano di ridimensionare il ruolo di Vassalli o di piegare la sua eredità a polemiche contingenti.
La verità è più semplice: il processo accusatorio fu una scelta consapevole e coraggiosa di riforma dello Stato. E Giuliano Vassalli ne fu il principale artefice.