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Referendum magistratura, il giudice deve tornare terzo ed imparziale. Solo col “Sì” arriverà la parità tra le parti
È affermazione tanto diffusa quanto inconfutabile che la separazione delle funzioni appartenga alla fisiologia del sistema accusatorio: come avremo modo di dimostrare attraverso il ragionamento che andremo qui a sviluppare, a questa stessa conclusione si perviene se si sostituisce separazione delle funzioni con separazione delle carriere, essendo quest’ultima l’unico strumento possibile per dare effettiva attuazione al principio di terzietà che, come noto – a muovere dalla legge costituzionale 2/1999 – trova un suo espresso riconoscimento nella Carta costituzionale nella prima parte del secondo comma dell’articolo 111. In effetti, prima della “nuova” formulazione assunta dall’art. 111 Cost., non vi era, in Costituzione, traccia né del principio di terzietà né, a ben vedere, di quello di imparzialità […].
La riflessione sui concetti di terzietà e imparzialità
Il sovente utilizzo promiscuo dei due aggettivi «terzo» ed «imparziale» da parte della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, nei casi nei quali era stata chiamata a ridefinire la portata applicativa dell’art. 34 c.p.p., lasciava ipotizzare che il legislatore costituzionale avesse fatto ricorso a due termini che, in realtà, sarebbero stati utilizzati per esprimere uno stesso, identico concetto. Tuttavia, da un’attenta ricognizione del dibattito parlamentare che precedette l’approvazione della legge costituzionale n. 2/1999 […], si desume come fosse già ben presente al legislatore costituzionale di allora l’esigenza di scolpire un duplice, distinto orizzonte di garanzie e come questa dovesse trovare soddisfazione facendo leva su nozioni tra loro diverse sia nel contenuto che nell’ordine con cui avrebbero dovuto essere declinate.
La terzietà
E, dunque, per prima, già sul piano logico, la terzietà, con cui si intende l’equidistanza del giudice – geometricamente rappresentata attraverso le forme di un triangolo isoscele – rispetto alle parti, collocate agli angoli della base rispetto al vertice, occupato dal giudice. In un siffatto contesto di modello processuale triadico, essa, lungi dall’identificarsi con l’imparzialità, si pone piuttosto quale pre-condizione astratta, poiché relativa all’essenza stessa della figura del giudice, ed antecedente rispetto alla dimensione concreta, operativa, che viene preservata attraverso il richiamo, a seguire, alla imparzialità.
L’imparzialità
Imparzialità che è, infatti, posta a presidio dell’indifferenza del giudice rispetto all’oggetto del processo, con il conseguente apprestamento di una serie di rimedi, preventivi e successivi, funzionali ad assicurarne l’osservanza, quali la previsione di cause di incompatibilità e la disciplina degli istituti dell’astensione e della ricusazione (artt. 34-37 c.p.p.).
L’accezione debole di terzietà
Quanto accaduto sino ad oggi è che è prevalsa – [….] – un’accezione, per così dire, “debole” di terzietà, poiché circoscritta alla sola divaricazione tra giudice e Pubblico Ministero sul piano funzionale e non anche su quello ordinamentale, come, viceversa, si propone di fare la legge costituzionale ora sottoposta a referendum [….]. In realtà le cose stanno diversamente ed è piuttosto agevole coglierne le ragioni. Anzitutto si fa fatica ad immaginare che ad un’identità sul versante ordinamentale corrisponda una radicale diversità sotto il profilo funzionale. Ancora più chiaramente, se, sul piano funzionale, si conviene che vi sia una ragguardevole distanza tra un organo di azione, quale è il Pubblico Ministero, e uno di giurisdizione, quale è il giudice, questo stesso divario reclama e porta con sé anche una diversificazione sul piano ordinamentale, la quale, in una specie di circolo virtuoso, dà plasticamente conto, evidenza e giustificazione a quella funzionale.
In secondo luogo, se il principio di terzietà trova la sua ragion d’essere nell’equilibrio che questo intende assicurare tra giudice, da un lato, e parti processuali, dall’altro, lo statuto giuridico dell’uno deve necessariamente distinguersi da quello delle altre, perché soltanto così facendo potrà ritenersi conseguita la parità tra le parti e, contestualmente, quale faccia della stessa medaglia, l’equidistanza del giudice da entrambe. Infine, appare innegabile che la separazione delle funzioni altro non sia se non il presupposto della separazione delle carriere, nel senso che, se un primo passo nell’attuazione dei canoni del giusto processo è stato compiuto rimarcando l’eterogeneità delle funzioni assolte dalla magistratura requirente rispetto a quelle proprie della magistratura giudicante, non si vede perché non si debba farne un altro, affinché obiettivi di tale portata vengano integralmente raggiunti […].
In sintesi, la riforma che è sottoposta al vaglio del referendum confermativo si propone da un lato di riscoprire l’assoluta centralità dei valori della terzietà e dell’imparzialità del giudice, avvalendosi della separazione dell’organizzazione istituzionale tra organo requirente ed organo giudicante […]. Dall’altro di “ricalibrare” la quota di imparzialità che accompagna l’azione del Pubblico Ministero, la quale, lungi dall’essere in alcun modo equiparabile a quella propria del giudice, non può che coincidere con quella tipica di chiunque assolva ad una funzione pubblica, chiamato ad agire con obiettività, distacco e rettitudine: in breve, né più né meno che osservando le leggi che ne governano l’adempimento.
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