Nel dibattito sul referendum confermativo della riforma sulla separazione delle carriere, una delle accuse più ricorrenti è quella di essere “contro la Costituzione”. Un’accusa infondata sul piano giuridico. Le due condizioni fondamentali che una riforma della giustizia deve rispettare sono chiare: l’indipendenza del Pm e del Csm da interferenze politiche, e la salvaguardia dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. La domanda, dunque, non è se la riforma piaccia o meno, ma se nel suo testo vi siano norme che mettano a rischio questi valori.

La selezione dei componenti del CSM

Uno dei punti più contestati riguarda la selezione dei componenti del Csm, in particolare l’uso del sorteggio. Si sostiene che vi sarebbe una sproporzione a favore della componente laica, ma l’obiezione non regge. I membri laici devono essere scelti all’interno di una platea che garantisca competenze tecniche adeguate: il sorteggio da tale elenco riduce il rischio che siano espressione diretta della maggioranza politica del momento. Per i togati, invece, la selezione tecnica è già avvenuta a monte, attraverso il concorso pubblico. Non vi è quindi alcuna “asimmetria di autorevolezza”. Si sostiene poi che i magistrati sorteggiati sarebbero più deboli perché privi di una corrente di riferimento. È un curioso rovesciamento logico: proprio l’assenza di appartenenze correntizie li rende più liberi e più coerenti con la funzione costituzionale del Csm.

L’Alta Corte disciplinare

Altro bersaglio polemico è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. I procedimenti disciplinari hanno natura giurisdizionale: separare la funzione disciplinare da quella di autogoverno risponde a un’esigenza di terzietà del Giudice, non a un disegno punitivo o politico.

La separazione tra Giudici e pm

Il cuore del dibattito resta però la separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici ministeri. Dopo la riforma Cartabia, i passaggi di funzione sono diventati rari, ma Giudici e Pm continuano a convivere nello stesso Csm e nelle medesime correnti associative, che hanno assunto la natura di gruppi di pressione e di potere, incrinando la fiducia dei cittadini. La separazione delle carriere è la regola in quasi tutte le democrazie liberali, e nessuno sostiene che Francia, Germania, Olanda o Danimarca siano regimi in cui la giurisdizione è asservita alla politica.

La Costituzione non impone né esclude l’unicità delle carriere

Anche l’accusa di incostituzionalità è smentita: la Corte costituzionale ha chiarito che la Costituzione non impone né esclude l’unicità delle carriere. Inoltre l’art. 111 Cost. afferma che il processo si svolge tra parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale: se il Giudice deve essere terzo, non può essere parte, e il Pm è una parte del processo. Invocare i Padri costituenti contro la riforma è un esercizio retorico. Il modello attuale non è un dogma intoccabile, ma il risultato di compromessi storici. La riforma non è “contro la Costituzione”: si colloca nel percorso verso un processo più coerente con il modello accusatorio, rafforzando la terzietà del Giudice e sottraendo gli organi di garanzia alle logiche correntizie. Demonizzarla con argomenti giuridicamente infondati non aiuta il dibattito pubblico, né rende un buon servizio alla Costituzione.

Matteo Minissale

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