Carta Canta
Ddl antisemitismo: le critiche al governo israeliano non sono in discussione
La nostra Costituzione garantisce a tutti la libertà di manifestazione del pensiero, quale pietra angolare di ogni autentico sistema democratico, specie se anticonformista ed antisistema. Sono, infatti, le idee impopolari e urticanti, proprio perché minoritarie e non “politicamente corrette”, che abbisognano di protezione costituzionale.
Un ordinamento, dunque, è tanto più democratico quanto più tutela il dissenso. Le idee, finché rimangono tali, si combattono con le idee, non con il carcere. Non a caso l’unico limite esplicito a tale libertà previsto in Costituzione è il buon costume, inteso in riferimento non alla morale corrente ma al comune senso del pudore sessuale e alla pubblica decenza. Non a caso nel nostro ordinamento i reati d’opinione sono stati in massima parte abrogati, depenalizzati o dichiarati incostituzionali. Non a caso, infine, vengono sanzionate le idee che diventano forme di incitamento alla violenza in grado di mettere concretamente in pericolo l’ordine pubblico inteso come ordinato vivere civile. Non si può invocare la libertà d’espressione per gridare “al fuoco” in un teatro affollato!
Non la sto prendendo alla lontana. Questa è, infatti, la prospettiva costituzionale entro cui va collocato l’attuale dibattito sul disegno di legge contro l’antisemitismo, tanto più dopo la preannunciata decisione della maggioranza dei parlamentari del Pd di votare contro alla Camera, dopo essersi astenuta al Senato. Una prospettiva, peraltro, che proprio dalle parti del Pd dovrebbero conoscere bene, visto che fu a ragione invocata per smentire i timori di chi, quando fu discusso il ddl Zan contro l’omofobia, sostenne addirittura che se fosse stato approvato i preti non avrebbero più potuto criticare l’omosessualità. Se poi si considera che tale posizione rinnega quella che la sua segretaria ha assunto nel Parlamento europeo, quando votò a favore della definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e che tale dichiarazione è stata accolta dal governo Conte II (delibera del 27 gennaio 2020), al commentatore può legittimamente venire quantomeno il sospetto che tali cambiamenti abbiano poco a che fare con un’analisi oggettiva del testo legislativo e molto con contingenti esigenze di (ri)posizionamento politico.
Si sostiene che, se il disegno di legge fosse approvato, chi critica l’operato del governo israeliano rischierebbe di finire in carcere. Per questo si vorrebbe sostituire il richiamo alla definizione di antisemitismo dell’IHRA con quella di Gerusalemme (JDA), ritenuta meno ambigua sul punto. Eppure, basterebbe leggere il testo della proposta per rendersi conto che le preoccupazioni circa un preteso intento repressivo del legislatore della libertà di espressione, già come detto dissonanti rispetto al quadro costituzionale, non vi trovano riscontro. Innanzitutto, la definizione di antisemitismo dell’IHRA è ben lungi dall’equiparare antisionismo e antisemitismo, per cui non è vero che qualunque critica verso Israele equivarrebbe a manifestazione d’odio verso gli ebrei. In tale dichiarazione, infatti, è chiaramente scritto che “le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese non possono essere considerate antisemite”. Esse, piuttosto, diventano tali quando si critica Israele proprio perché “collettività ebraica” e quindi “espressione di razzismo” nei confronti di coloro che non sono ebrei. In estrema sintesi: la critica verso Israele, cioè l’antisionismo, è sempre legittima a meno che sia espressione di antisemitismo, cioè di odio per gli ebrei.
Se poi si va a leggere il testo approvato dal Senato ci si rende conto del notevole e apprezzabile lavoro di sintesi svolto, anche grazie ai senatori del Pd, al fine di eliminare ogni possibile ambiguità e ottenere quindi il massimo consenso possibile tra le forze politiche. Sono sparite pene e misure repressive, come il divieto di manifestazioni con simboli, slogan o messaggi antisemiti (articolo 3). Anziché represso penalmente, l’antisemitismo va prevenuto e contrastato innanzitutto attraverso un’azione di informazione ed educazione rivolta soprattutto alle giovani generazioni (articolo 2). Una scelta esattamente opposta ai timori di persecuzioni penali. Se poi – come è espressamente scritto nel disegno di legge – rimane ferma “la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali” (articolo 1), davvero non si comprende quale fondamento giuridico abbiano le preoccupazioni espresse. Del resto, in nessuno dei 25 Stati europei (su 27) che ha recepito la dichiarazione IHRA vi è mai stato un giudice che ha messo sotto processo chi ha criticato Netanyahu e il suo scellerato governo.
Come purtroppo le cronache di questi giorni confermano, intervenire specificamente contro gli episodi di antisemitismo, sempre più crescenti in chi identifica gli ebrei con il governo d’Israele, è quanto mai urgente proprio perché essi esprimono un odio specifico. Peccato che questa comune sensibilità, dimostrata nell’approvazione dell’analogo reato di femminicidio, non sia oggi parimenti avvertita.
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