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La verità sulla riforma della magistratura: perché votare sì
Tra gli argomenti iperbolici ai quali fanno ricorso i sostenitori del ‘no’, v’è addirittura quello secondo cui la riforma oggetto di consultazione referendaria (ridotta negli stessi contesti ad una tornata plebiscitaria) altererebbe principi essenziali della nostra forma di Stato. Un assunto senza alcun fondamento giuridico: in primo ed essenziale luogo in rapporto ai contenuti della modifica approvata dalle Camere (democraticamente elette, è il caso di rammentare, visto che qui e lì si legge che il Parlamento sarebbe stato marginalizzato). È bene ribadire che la riforma del Titolo IV non solo non lede i principi costituzionali in materia di ordine giudiziario e di giurisdizione, ma, al contrario, ne garantisce una più compiuta articolazione a livello costituzionale, in piena coerenza sia con l’art. 111 Cost. – che nell’involgarirsi di accanite polemiche a corto di argomenti tecnici viene spacciato (esso pure) per una norma dettata dalla finalità di salvare la “casta” (formata dai rappresentanti della Nazione) – sia con l’art. 24 Cost., che riconosce a tutti il diritto di agire e di difendersi in giudizio, attribuendo in particolare alla difesa il predicato della inviolabilità.
E ciò implica necessariamente che il giudice sia non solo imparziale, ma terzo rispetto alle parti: ciò che esclude la compatibilità di una organizzazione dell’ordine giudiziario nella quale le carriere (anche quanto ai profili disciplinari) di giudice e pubblico ministero siano amministrate da un unico organo, nel quale siedano entrambe le componenti, per di più organizzate in c.d. correnti distinte per orientamento politico. Tale esigenza era ben presente ai Costituenti, che, significativamente, scelsero di non qualificare il pubblico ministero come magistrato. Esso compare nella Carta sempre con tale nome. E l’art. 107 Cost., del resto, prevede che “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, lasciando ampio spazio alla separazione tra la pubblica accusa e i giudici, attuabile anche con legge ordinaria.
Il sorteggio
Quanto poi alla questione del sorteggio, sarà forse il caso di rammentare a chi oggi mena scandalo – dimenticando che il CSM è chiamato ad applicare la legge e non a farla – che in Assemblea Costituente si sollevò qualche dubbio sugli equivoci che avrebbe potuto generare l’uso della terminologia elettorale, perché era fermo il convincimento (e del resto non potrebbe essere altrimenti) che dovesse trattarsi di un metodo di designazione e non di una preposizione ad uffici rappresentativi.
La legge in posizione di superiorità
Vale poi la pena di sottolineare, a fronte del “procurato allarme” circa la violazione della separazione dei poteri, che semmai la riforma di cui si discute ne rafforza i pilastri (basta leggere il nuovo art. 104 Cost.), ove questa venga intesa – ed ecco il punto sul quale cadono tante e forse tutte le obiezioni – come strumento inteso ad assicurare il rispetto del principio democratico di sovranità popolare che, si è costretti a ribadire, pone la legge (in quanto espressione della volontà dei rappresentanti della collettività) in posizione di superiorità rispetto ad ogni altro atto dei pubblici poteri. Imparzialità, indipendenza e terzietà sono complementi necessari della sottoposizione del giudice (soltanto) alla legge: bene inteso, di ogni giudice, perché l’indipendenza interna è importante tanto quanto quella esterna.
Propaganda o pubblicità ingannevole
A fronte di ciò, non si capisce davvero quali e per quale ragione siano irrivedibili le regole attualmente vigenti che, come le cronache spesso registrano, determinano gravi lesioni proprio ai principi di autonomia dell’ordine giudiziario. Esattamente al contrario, ogni giudice viene posto al riparo del “traffico di influenze” attivate dalla contiguità strutturale tra giudici e pubblici ministeri e da meccanismi elettorali dominati dalla degenerazione correntizia dell’associazionismo di quella che, per usare un termine in voga tra i campioni del ‘no’ quando si esprimono al riguardo delle istituzioni rappresentative, “casta” magistratuale. In ultimo, conviene mettere in guardia gli elettori dalla “propaganda (o pubblicità) ingannevole” che si usa sul fronte del ‘no’: chi abbia davvero a cuore l’indipendenza della magistratura (anche di quella requirente, che per la prima volta viene espressamente munita di tale garanzia a livello costituzionale) non può che votare a favore della riforma.
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