L'€conomista
Decreto fiscale, la modifica sull’Ipt del noleggio auto genera squilibri: così si rischiano dei contrasti giuridici
Desta molte perplessità l’emendamento approvato al decreto fiscale, che si propone di destinare il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sulle immatricolazioni effettuate dalle società di noleggio auto “alla provincia in cui è ubicata la gestione ordinaria in via principale dell’attività”. Finora, come per tutti i soggetti passivi dell’IPT, le società di noleggio auto sono tenute a versare il tributo alla provincia competente in base alla loro sede legale. Nell’ubicarla, quindi, privilegiano quelle in cui le tariffe sono generalmente inferiori o i tempi di immatricolazione più celeri (in particolare la provincia di Bolzano) e questo genere di decisione è considerato del tutto legittimo dalla maggioranza dei giudici tributari in un nutrito gruppo di sentenze. L’emendamento in questione, invece, introduce una regola del tutto eccentrica rispetto ai principi generali, applicabile alle (sole) società di noleggio. Già questa eccezione pone un primo interrogativo, e cioè se la discriminazione sia giustificabile o non sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il secondo, e ben più insidioso, interrogativo riguarda il significato da assegnare al nuovo criterio, e cioè che cosa si debba intendere per “gestione ordinaria in via principale”. L’emendamento non reca una definizione specifica e non sembra possibile attingere all’analogo criterio previsto per l’IRES (art. 73, comma 3, del TUIR). Tale criterio, peraltro concorrente e non antitetico a quello della sede legale, associa la residenza fiscale al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società o dell’ente e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione. Si tratta, però, di attività che non necessariamente coincidono con le immatricolazioni dei veicoli, le quali costituiscono il presupposto del tributo. Peraltro, proprio il fatto che le immatricolazioni vengano effettuate presso una sede del PRA – la cui competenza coincide con il territorio della provincia – costituisce la ratio dell’attribuzione del gettito del tributo all’ente locale. Sembra quindi di assistere a quella “patologia” delle norme che va sotto il nome di incoerenza tra la struttura dell’imposta e il suo presupposto, più volte censurata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 223/2012, 116/2013, 10/2015 e 262/2020). A tutto ciò si aggiunge il fatto che l’emendamento addossa alle società di noleggio l’obbligo di individuare, nonostante tutte le incertezze del caso, il luogo della gestione ordinaria mediante un’autodichiarazione, presidiata quindi dalle note sanzioni penali per le ipotesi di falsa attestazione. Mi sembra un cortocircuito difficile da accettare in uno Stato di diritto: punire penalmente chi sbaglia a fornire un’indicazione che il legislatore ha rinunciato a definire.
Un’ultima notazione di carattere sistematico. L’intenzione alla base dell’emendamento si pone in tensione con la logica del federalismo fiscale. Il problema di fondo – la concentrazione del gettito IPT in poche province grazie alle scelte di domicilio degli operatori – esiste e va affrontato. Ma la strada giusta non è indirizzare il gettito attraverso criteri vaghi e indefiniti, per lo più solo settoriali, quanto piuttosto introdurre un meccanismo di riparto del gettito tra enti locali, sul modello di quanto già accade per l’IRAP, basato su parametri oggettivi e facilmente verificabili (ad esempio, numero di addetti per sede, ecc). Solo così si potrebbe tutelare la coesione territoriale senza scaricare sul contribuente – per giunta sotto minaccia penale – un compito che spetterebbe al legislatore.
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