Nel processo penale milanese sui cantieri tra via Valtellina e via Lepontina, il giudice ha assolto otto imputati dall’accusa di aver realizzato l’intervento edilizio senza la previa approvazione di un piano attuativo, non condividendo l’accusa di violazione dell’art. 41-quinquies della legge urbanistica del 1942. La formula è quella piena del “fatto non costituisce reato”, fondata su un percorso argomentativo che supera l’approccio formalistico seguito finora dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in casi analoghi.

Inchiesta urbanistica: il vero nucleo innovativo della decisione assolutoria

La Procura aveva sostenuto che gli edifici, per altezza e volumetria superiori alle soglie fissate dalla norma del 1942, necessitassero di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona. Su questa lettura si era fondato il sequestro preventivo dell’area di cantiere e dello studentato già completato, disposto dal GIP e confermato dal Tribunale del Riesame, in linea con un recente precedente della Cassazione (n. 26620/2025), che aveva affermato l’applicazione dell’obbligo pianificatorio “sempre e comunque” in seguito al superamento dei limiti dimensionali. Il nucleo innovativo della decisione assolutoria riguarda l’equivalenza funzionale tra la convenzione urbanistica accessoria al permesso di costruire, prevista dall’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001, e il piano attuativo richiesto dall’art. 41-quinquies. Il giudice ha ritenuto che la convenzione stipulata dal costruttore con il Comune nel luglio 2022 non fosse un mero accessorio del titolo edilizio, ma contenesse prescrizioni di dettaglio planivolumetrico e regole sulla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione tali da costituire, nella sostanza, uno strumento equipollente al piano attuativo. Se la convenzione garantisce già quel controllo pubblico sulla qualità insediativa, che è la ratio della norma del 1942, ha osservato il giudice, imporre comunque la procedura formale del piano particolareggiato si tradurrebbe in un inutile aggravamento del procedimento, vietato dall’art. 1, comma 2, della legge 241/1990.

L’altro profilo di originalità

Un secondo profilo di originalità riguarda i limiti del sindacato penale sugli atti amministrativi discrezionali in materia urbanistico-edilizia. Richiamando l’orientamento del TAR Lombardia, secondo cui ai Comuni va riconosciuto un amplissimo margine tecnico-discrezionale nella valutazione del grado di urbanizzazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, il giudice penale milanese ha applicato lo stesso self-restraint: il proprio potere di disapplicazione degli atti amministrativi, riconosciuto dalla legge n. 2248/1865, all. E, è circoscritto ai soli vizi di legittimità e non può estendersi al merito delle valutazioni urbanistiche del Comune. Su questa base, è stato escluso che l’intervento comportasse un carico urbanistico tale da richiedere un piano di riordino, trattandosi di un’operazione di rigenerazione urbana in un’area già edificata e dotata di opere di urbanizzazione, senza che fosse stata dimostrata un’effettiva insufficienza degli standard o un disordine edificativo da correggere.

Il permesso di Torre Milano

Ciò che rileva, per il giudice, non è il mero superamento formale delle dimensioni volumetriche degli edifici preesistenti, ma la sufficienza degli standard urbanistici collegata al nuovo intervento: un criterio sostanziale, non meramente quantitativo. Ne è derivata l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato: il permesso di costruire convenzionato rilasciato a “Torre Milano”, un grattacielo di 24 piani alto 85 metri edificato in via Stresa, non risulta illegittimo, perché la funzione pianificatoria dell’art. 41-quinquies può ritenersi assolta dalla convenzione urbanistica stipulata con il Comune. Una lettura che, spostando l’asse dell’analisi dal piano formale a quello funzionale e sostanziale, potrebbe orientare anche i numerosi procedimenti analoghi pendenti a Milano su altri cantieri della stagione della rigenerazione urbana.

Sergio Santoro

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