La crisi coniugale
Separazione e divorzio: quando scompare la coppia ma non la famiglia
La crisi coniugale è un evento che non riguarda (o non riguarda soltanto) la coppia. Nel corso della vita matrimoniale, i coniugi si trovano a compiere scelte in ordine al proprio patrimonio sulla base delle esigenze e dei bisogni della famiglia.
Abbiamo visto come non sempre l’acquisto della casa di abitazione in capo ad entrambi i coniugi sia una scelta fiscalmente conveniente: con quell’acquisto entrambi “consumano” il diritto a chiedere l’agevolazione prima casa a ciascuno spettante. Frequente dunque l’acquisto dell’abitazione principale in capo ad uno solo dei coniugi, così da consentire l’acquisto agevolato di un secondo immobile in capo all’altro, ad esempio come forma di investimento.
Ma cosa accade quando la coppia “si sfascia”? Con la separazione (consensuale o giudiziale) vengono meno alcuni degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ma il rapporto di coniugio permane. Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie e cessa il rapporto di coniugio. In entrambi i casi sarà necessario stabilire un regolamento (pattizio o per pronuncia giudiziale) che disciplini i rapporti della ex coppia, gli obblighi patrimoniali reciproci e gli obblighi verso i figli. In questa occasione è inoltre consentito stabilire regole in ordine alla riorganizzazione del patrimonio familiare, prevedendo obblighi reciproci di trasferimento della proprietà dei beni della famiglia, sia tra i coniugi che nei confronti dei figli.
Ciò può essere previsto non solo in sostituzione di eventuali obblighi di mantenimento, ma anche e soprattutto quale strumento volto ad adeguare gli assetti patrimoniali preesistenti alle mutate esigenze della famiglia, conseguenti alla crisi ed a garantire la conservazione del patrimonio familiare, nonostante venga meno la coppia. Detti trasferimenti di proprietà, pur non comportando (o non comportando necessariamente) un corrispettivo in denaro, non vengono considerati atti di donazione. Hanno infatti una causa onerosa. Sono compiuti in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione o divorzio ed al fine di risolvere i conflitti nascenti dalla crisi coniugale. Non presentano dunque problemi in ordine alla futura circolazione dei beni cosi assegnati, tipici delle donazioni.
Il favor del legislatore verso questi negozi è tale da avere loro riservato un trattamento fiscale di grande favore. Infatti i trasferimenti compiuti in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione e divorzio non sconteranno le imposte tipiche dei trasferimenti immobiliari onerosi (imposte di registro, ipotecaria e catastale) ma saranno del tutto esenti da esse.
Notevole dunque il risparmio in sede di rogito, considerato il peso che, sul costo dell’atto, ha proprio la parte fiscale. Risparmio di costi ancor più auspicabile, in un momento difficile come quello della crisi coniugale, spesso accompagnato dalla necessità di affrontare dei costi non preventivati per riorganizzare la vita dei coniugi e quella della famiglia tutta.
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