Giustizia in-civile
Danni enormi sia per la perdita di tempo, sia per i costi
Divorzio, affidamento e mantenimento dei figli: l’odissea di una ragazza madre e le sentenze di primo grado sballate
La rubrica “Giustizia in-civile” di Andrea Viola, avvocato e consigliere comunale. Perché una Giustizia civile che funziona, non solo aiuta il cittadino a sentirsi tutelato e protetto, ma crea le condizioni basilari per il funzionamento di ogni comparto economico-produttivo
I problemi della Giustizia in-civile continuano a suscitare numerose segnalazioni da parte Vostra. Pian piano cercheremo di affrontarle tutte e nel frattempo un grazie enorme ai lettori. Vi invitiamo, quindi, a scriverci sempre all’indirizzo avvandreaviola@tiscali.it. Nel marasma della Giustizia Civile i problemi sono sempre i più disparati e vanno incontro a realtà quotidiane.
Oggi parleremo di una questione sempre più di attualità: le separazioni e i conseguenti divorzi, nonché le questioni che riguardano soprattutto i figli anche fuori da un regolare matrimonio. Per prima cosa è doveroso segnalare sul tema la recente c.d. riforma Cartabia.
La Riforma che prende il nome dalla Ex Ministro della Giustizia, risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo. In materia di famiglia, la novità più evidente è sintetizzata nell’art 473 bis n. 49 c.p.c. Tale novità legislativa prevede la possibilità di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente alla domanda di separazione. Ossia, con un ricorso unico si può chiedere la separazione e il conseguente divorzio.
Come molti sanno già, precedentemente prima si incardinava la richiesta di separazione e poi si poteva fare il successivo divorzio. Tuttavia, leggendo la nuova norma, ci si rende conto che la fine del matrimonio non avviene in maniera diretta ed immediata. Infatti, anche se la domanda è unica, occorre comunque che tra la data della separazione e quella del divorzio, intercorra il lasso di tempo di sei mesi o di un anno, a seconda dell’assenza o presenza dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti).
Il legislatore ha specificato che le domande sono procedibili “decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Per detti motivi la presunta novità legislativa è semplicemente nelle modalità in cui il giudizio che porta alla fine del matrimonio si svolge. Insomma, poco cambia nella realtà di tutti i giorni e soprattutto nei Tribunali.
Ora è utile raccontare un caso da poco accaduto in uno dei tanti Tribunali Italiani. Una ragazza madre si è rivolta al proprio Avvocato per ottenere l’affidamento esclusivo della bambina, avuta da un ex compagno, e un mantenimento dignitoso per la figlia. Veniva, pertanto, avviato il procedimento con un Ricorso davanti al Tribunale competente.
L’atto veniva depositato in data 21/06/2021. La prima udienza veniva fissata per il 22/02/2022. E già basta questo dato temporale per capire le lungaggini eccessive ed inutili. Nelle more si costituiva l’ex compagno della ragazza madre e scriveva: “Tuttavia, ove il Tribunale adito ritenga la distanza (si ribadisce che il Omissis dimora stabilmente a Omissis) elemento ostativo all’affidamento condiviso della minore alla madre, nulla oppone, rimettendosi al prudente apprezzamento del Giudice nell’esclusivo interesse della minore”. In sostanza la ragazza chiedeva l’affido esclusivo per due motivi: uno per l’evidente distanza fra il luogo di residenza della bimba e il luogo di residenza del padre e per l’effetto conseguente di vedere la bambina educata e mantenuta soltanto dalla madre. Il secondo anche per ragioni pratiche di tutti i giorni con varie questioni burocratiche. Insomma, anche lo stesso padre nel proprio atto riconosceva il problema.
La ragazza chiedeva, altresì anche un assegno solo per la bambina di almeno 500 euro. La prima udienza veniva rinviata ai primi di luglio 2022 e veniva sentito il padre, il quale asseriva a verbale: “dichiara di vedere la bambina ogniqualvolta il lavoro gli consente di tornare in Omissis”…”Dichiara di prestare attività lavorativa a Omissis, ove vive con la compagna. Dichiara di non poter programmare le giornate di ferie sul lungo periodo. Anche dette dichiarazioni facevano capire il reale problema e soprattutto che sulle spalle della giovane mamma si estendevano non solo tutte le responsabilità quotidiane dell’educazione e della crescita della figlia ma anche quelle strettamente economiche.
Per detti motivi ben si sperava per il giusto riconoscimento di diritti basilari. Orbene, in data 17/10/2022 il Tribunale emanava un provvedimento abbastanza vergognoso. Infatti, il Giudice oltre a non riconoscere l’affido esclusivo in favore della ragazza madre, riconosciuto dallo stesso padre, attribuiva alla bambina un assegno di mantenimento di € 250. Avete capito bene, solo 250 euro.
Da evidenziare che anche su questo punto lo stesso padre dava già in precedenza 400 euro mensili per la bambina e si era reso disponibile riconoscere tale cifra. Ma non basta, il Giudice ha addirittura condannato la madre al pagamento delle spese legali (2.500 euro) a favore dell’ex compagno. Motivo: aver avuto parzialmente respinte le richieste. Un fatto gravissimo che in casi come questi è impossibile possano accadere. Ovviamente detto provvedimento è stato reclamato in Corte D’Appello e da poco completamente ribaltato per l’evidente assurdità della decisione di primo grado. Ma i fatti sono questi e lasciano aperte numerose domande e problematiche.
Come è possibile che un Giudice oltre a non aver buon senso possa emanare un provvedimento contro ogni principio giuridico? Come è possibile che questi fatti non facciano pensare il CSM e facciano verificare certi comportamenti da parte dei Giudicanti? Purtroppo, questo accade spesso e i danni sono enormi sia per la perdita di tempo e sia per i costi che il cittadino deve sopportare. In tutto questo la macchina della giustizia si va a ingolfare anche a causa di decisioni di primo grado completamente sballate e prive di senso. Per oggi ci fermiamo qui. Alla prossima.
© Riproduzione riservata