Le vacanze estive saranno un terno al lotto per gli italiani e gli europei costretti a volare sugli aerei? Non solo un rischio, già una realtà per milioni di persone che in queste settimane stanno già affrontando code interminabili negli aeroporti, voli cancellati o con ritardi record.

Alcuni scali, come quelli di Amsterdam, Londra, Francoforte, sono i più colpiti da questa ondata di disagi: colpa di una ondata di scioperi da parte del personale di terra, dei licenziamenti di massa avvenuti durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, quando quasi tutte le compagnie aeree tagliarono pesantemente la loro forza lavoro, salvo poi ritrovarsi ora con una forte mancanza di personale, colpa anche di offerte economiche non più attraenti in relazione al carico di lavoro.

Gli effetti pratici sono code infinite ai terminal, voli in ritardo o cancellati, migliaia e migliaia di bagagli smarriti, centri di assistenza ai clienti in tilt. A certificare i problemi sono i numeri: lo scorso mese di giugno i voli cancellati in Europa sono stati 11mila, il triplo rispetto a tre anni fa, periodo pre-pandemico. E la situazione non sembra andare verso un miglioramento: per i mesi di luglio, agosto e settembre, periodo chiave per le vacanze estive, le compagnie aeree hanno già eliminato 41mila voli.

Di fronte a questa situazione precaria, come può tutelarsi l’utenza? A livello europeo le linee guida sono fornite dal Regolamento Ue 261/2004 che viene applicato ai voli tra i paesi membri, a quelli che arrivano nell’Unione da una compagnia comunitaria e a quelli che partono dall’Ue con destinazione extra unione europea.

Se la compagnia aerea è basata nell’Unione europea il passeggero che si vede annullare il volo ha diritto ad essere riaccomodato su un altro volo (non necessariamente della stessa compagnia) e può anche chiedere il risarcimento (oltre al rimborso del biglietto) se l’avviso di cancellazione è avvenuto meno di due settimane prima del decollo. Se il volo cancellato è di una compagnia non europea, si dovrà controllare il contratto di servizio del vettore: al di fuori dell’Europa infatti le norme variano da Paese a Paese e a volte anche per singola compagnia.

Quanto all’entità del rimborso, dipende dalla distanza: 250 euro, a passeggero, per voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’Ue e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri, 600 euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri.

Il diritto al risarcimento non è sempre valido: se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l’informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto.

In caso l’avviso di cancellazione arrivi meno di una settima prima della partenza, a quel punto il risarcimento non è dovuto se la compagnia offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. Se la destinazione è raggiungibile ma con un ritardo di 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere ridotto del 50 per cento.

Quanto ai ritardi, la compagnia deve fornire assistenza, rimborso e un volo di ritorno a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo. Con un ritardo a destinazione di oltre 3 ore si ha diritto a risarcimento, salvo che sia dovuto a circostanze eccezionali come

Se si arriva a destinazione con un ritardo di oltre 3 ore si ha diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali come maltempo, sciopero o blocco informatico.

Redazione

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