PQM
Abuso d’ufficio e direttiva UE: il nodo interno e il dibattito riaperto
L’approvazione della proposta di Direttiva sulla lotta contro la corruzione ripropone i noti problemi relativi alla delicata opera del legislatore interno quando si trova a tradurre nel lessico del diritto nazionale obblighi di incriminazione che derivano da fonti internazionali e sovranazionali. Nel nostro caso, la questione parrebbe porsi segnatamente circa le condotte contemplate agli artt. 6 (Traffico di influenze) e 7 (Esercizio illecito di funzioni pubbliche) della citata proposta di Direttiva, in considerazione (e in conseguenza) della recente abolitio – rispettivamente, parziale e totale – delle omologhe fattispecie nazionali ad opera della c.d. riforma Nordio del 2024. Tanto che, da più parti, si prospetta già come ineluttabile la necessaria reintroduzione del (defunto) reato di Abuso d’ufficio quale unica via per soddisfare le recenti richieste sanzionatorie dell’Unione.
La costruzione delle fattispecie incriminatrici, vale a dire la scelta e la “combinazione” degli elementi essenziali delle stesse, integra un’operazione di enorme delicatezza già quando essa si riferisca ad ipotesi di reato che originano da scelte effettuate interamente dal legislatore nazionale. L’operazione si complica enormemente, ça va sans dire, allorché tali valutazioni siano condizionate da input sovranazionali e, a maggior ragione, quando la fonte obbligante non disegni con tratto deciso i contorni delle fattispecie criminose. Sembra proprio questo il caso dell’odierno dibattito, dal momento che il reato cui si riferisce l’obbligo di incriminazione contemplato all’art. 7 della proposta di Direttiva dovrebbe concretizzarsi in “determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni”.
È evidente come, a fronte di previsioni di tal fatta, dotate di un elevato livello di flessibilità, se l’an della tutela penale è vincolato dal diritto sovranazionale, permane un elevato margine nel quomodo dell’adattamento interno. Diviene, dunque, essenziale perimetrare, caso per caso, quale sia l’offesa che fonda l’obbligo di tutela, per poi selezionare con precisione gli elementi della fattispecie nazionale che possano scolpire siffatta offesa, secondo un modello in cui vengono a saldarsi le indicazioni derivanti dalla fonte sovranazionale e le valutazioni discrezionali compiute dal legislatore statale nel rispetto dei principi costituzionali interni. Gli obblighi di penalizzazione – siano essi di fonte convenzionale, siano essi di fonte UE – sollevano, infatti, profili di enorme delicatezza al cospetto di alcuni principi fondativi classici dello ius puniendi, retto su un complesso di regole contenitive indispensabili per incanalare le scelte punitive ed evitare che il potere di intervento penale sia esercitato in pregiudizio alle garanzie individuali.
Sicché, un dato sembra certo: il legislatore nazionale non può ridursi a svolgere una funzione notarile. Alla definizione dei confini dell’incriminazione partecipano certamente le valutazioni politico-criminali espresse dalla comunità internazionale, ma l’impegno che deriva dalla prescrizione obbligante non può essere “cieco”; l’opzione favorevole all’intervento penale deve tener conto anche della coerenza della scelta punitiva con i principi fondamentali e con le altre previsioni criminose presenti nell’ordinamento. In altre parole, la riserva di legge statale non può risolversi in uno schermo pressoché fittizio tra competenze sovranazionali e diritto interno, posto che il vincolo di fedeltà che grava sul legislatore nazionale è bidirezionale: nei confronti sia del diritto sovranazionale, sia dell’ordinamento interno, ancorato, tra gli altri, ai princìpi di determinatezza e ragionevolezza di trattamento. In quest’ottica, dunque, il compito del legislatore nazionale non è quello di rivendicare un’attribuzione penalistica meramente formale, ma di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra i due citati doveri di fedeltà, calibrando la giusta misura di ogni intervento punitivo nel rispetto degli obblighi assunti.
Anche a fronte di un progressivo processo di estroversione della sovranità, nella prospettiva del diritto penale nazionale, non sembra dubitabile che né il diritto eurounitario né il diritto internazionale, pur vincolanti nel sollecitare la tutela di determinati interessi, possano mettere in discussione l’impianto costituzionale fondato su alcuni princìpi non negoziabili, che non possono piegarsi neppure alla dimensione giuridica sovranazionale. Dunque, solo con un’accurata e irrinunciabile composizione e bilanciamento tra le ragioni della tutela, da un lato, e quelle di garanzia, dall’altro lato, sarà possibile portare avanti senza traumi un processo di piena integrazione tra le istanze punitive di origine sovranazionale e gli equilibri costituzionali interni, realizzando il doveroso compromesso tra l’obiettivo di preservare l’identità del diritto nazionale e le esigenze di armonizzazione a livello europeo.
© Riproduzione riservata





