Il paradosso
Carceri sempre più affollate, servono misure alternative ma l’Italia è ancora in ritardo
Il sistema penitenziario vive un sovraffollamento strutturale che produce insicurezza. La compressione degli spazi penalizza i programmi rieducativi e alimenta la recidiva
Le carceri italiane ospitano più di 60mila detenuti a fronte di una capienza di circa 46mila unità, con un tasso di sovraffollamento del 138,5% e 72 istituti oltre il 150% di capienza. Uno scenario di affaticamento strutturale e sistemico che mina il bisogno di sicurezza della collettività, che dovrebbe esprimersi proprio nella detenzione prolungata, poiché il sovraffollamento erode la funzione deterrente della pena, riducendo l’accesso ai programmi rieducativi e aumentando i tassi di recidiva. Mantenere in detenzione soggetti per i quali la legge prevede misure alternative produce un paradosso: consuma le scarse risorse disponibili senza generare sicurezza aggiuntiva.
L’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’articolo 47 comma 3-bis dell’ordinamento penitenziario quando il residuo di pena non supera i quattro anni, è uno strumento ordinario, fondato sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, con tassi di recidiva sistematicamente inferiori rispetto alla detenzione ordinaria. Applicarlo nei casi previsti dalla legge, indipendentemente dalla notorietà del condannato, è esattamente ciò che consente al sistema di funzionare come previsto dalla Costituzione e di produrre sicurezza reale nel lungo periodo.
Pene esemplari e casi mediatici: quando la visibilità distorce l’applicazione della legge
La pressione che i casi penali ad alta visibilità mediatica esercitano sul sistema è un fenomeno documentato e strutturale. Quando una vicenda giudiziaria entra nella quotidianità del dibattito pubblico, si genera un’aspettativa implicita che la risposta istituzionale sia proporzionata all’indignazione collettiva, indipendentemente da quanto prevede la legge. Il risultato è un’applicazione diseguale degli strumenti previsti dall’ordinamento.
Il caso Genovese è uno degli esempi più recenti di questo meccanismo. Scontate le condanne per i reati più gravi in regime detentivo, Alberto Genovese si trova un residuo di 12 mesi per un periodo che ricade pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 47 comma 3-bis. Un’applicazione che, tuttavia, è percepita come un privilegio, come in altri casi in cui sono coinvolte personalità finite al centro del grande dibattito pubblico.
Le misure alternative non sono concessioni discrezionali né premi reputazionali. Sono strumenti previsti dalla legge per rendere la pena coerente con la sua funzione costituzionale, soprattutto quando si entra nella fase finale del percorso sanzionatorio. Mettere in discussione la loro applicazione non sulla base di requisiti giuridici, ma sull’intensità dell’attenzione mediatica, significa introdurre un criterio estraneo al diritto. In un sistema già gravato dal sovraffollamento e dalla necessità di gestire in modo efficiente le risorse penitenziarie, trasformare una norma ordinaria in un caso simbolico rischia di indebolire la coerenza dell’intero impianto. La questione non è se una persona “meriti” un trattamento particolare, ma se le regole debbano valere allo stesso modo per tutti, anche quando il nome coinvolto suscita reazioni emotive più forti.
L’Italia e le misure alternative: un ritardo strutturale con costi documentati
I dati sul rapporto tra detenzione ordinaria e misure alternative restituiscono un quadro chiaro. Il tasso di recidiva per chi sconta la pena in carcere in Italia è del 68,45%; per chi accede a misure alternative scende al 19%. Una differenza che la ricerca penologica attribuisce, almeno in parte, alla possibilità di mantenere legami sociali, lavorativi e familiari durante l’esecuzione della pena. Tuttavia, secondo i dati SPACE II 2024 del Consiglio d’Europa, l’Italia ricorre all’uso di misure alternative in misura inferiore rispetto a Francia (279,9), Inghilterra e Galles (272,3) e Belgio. Uno scarto che, in un sistema già ai limiti della capienza, ha un costo reale in termini di recidiva, di risorse sottratte ai programmi rieducativi, di opportunità di reinserimento mancate.
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