Dello schiaffo dato dalla Corte Costituzionale ai fan dell’ergatsolo ostativo ora conosciamo anche il merito. La sentenza depositata ieri dice chiaramente che il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere punito ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. La sentenza arriva dopo che, le scorse settimane, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, primo comma, dell’ordinamento penitenziario là dove non contempla che, in determinate condizioni, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio. L’incostituzionalità della norma, ritenuta dai giudici della Consulta «in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena» è stata estesa a tutti i reati compresi nel primo comma dell’articolo 4 bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, anche quando questi erano puniti con pena diversa dall’ergastolo. Dal ministero della Giustizia fanno sapere che i tecnici sono già al lavoro per verificare, insieme al Parlamento, un’adeguata e tempestiva soluzione. Nel dettaglio, se il detenuto non collabora, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto.

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