Non si contano gli opinionisti e i politici che attribuiscono alla riforma mire autoritarie o “fasciste” e il mezzo diabolico di queste intenzioni sarebbe il sorteggio. Eppure questo nasce come strumento neutrale capace di offrire una garanzia di imparzialità, consentendo a chiunque possieda i requisiti richiesti, di concorrere in condizioni di perfetta parità, senza favoritismi o discriminazioni. Di fronte alle accuse, viene spontaneo chiedersi se un metodo che affida la scelta al caso possa davvero essere descritto come uno strumento di controllo politico: secondo questo ragionamento, anche il caso stesso sarebbe “fascista”.

Tuttavia, il sorteggio è una modalità che merita un’attenzione particolare. Proprio per contestare le accuse, è bene ricordare che il sorteggio non può essere inteso come una delega assoluta alla casualità, e su questo la giurisprudenza è chiara: l’estrazione a sorte è pienamente legittima solo se dotata di criteri che preservino gli equilibri costituzionali. C’è un caso emblematico ed è quello relativo all’articolo 2, quinto comma, della legge n. 1198 del 1967, che prevedeva la scelta per sorteggio dei componenti del collegio giudicante della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Questo comma, nel 1971, fu dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 12) non perché il sorteggio fosse in sé incompatibile con la Carta, ma perché il meccanismo non assicurava una presenza equilibrata delle diverse categorie di magistrati. Avendo quasi novemila magistrati, un sorteggio pensato senza correttivi potrebbe teoricamente produrre composizioni, sicuramente legittime ma squilibrate: organi composti in modo eccessivamente omogeneo per genere, età o provenienza territoriale.

Questo aspetto rende necessari dei “paletti” che verranno certamente adottati con le norme attuative, vista anche l’esperienza del ‘71, ma siamo lontanissimi da chi descrive il sorteggio come uno strumento del Governo per controllare la giustizia. Il rischio più elevato non è quello di avere un primato della politica sulla legge, bensì quello di ritrovarsi con sorteggiati troppo omogenei. Il metodo è quindi legittimo, neutrale e svincolante dalle logiche di corrente. Dai Giudici popolari ai Revisori dei conti, la responsabilità non dipende dall’elezione ma dall’incarico. Un magistrato sorteggiato è responsabile davanti alla giustizia, non davanti all’elettorato, alle amicizie o alle correnti. Chi siede nel Csm lo deve fare esclusivamente per i compiti assegnati dalla Costituzione e non per instaurare un “parlamento della magistratura”.

Roberto Donghi

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