La Cassazione ha scritto la parola fine sulla strage di Viareggio: Mauro Moretti, settantadue anni, ex ad di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana, è stato condannato in via definitiva a cinque anni per disastro ferroviario colposo. Mentre scriviamo, si è già costituito in carcere. Per le famiglie delle trentadue persone morte il 29 giugno 2009 — quando un treno merci carico di GPL deragliò poco dopo la stazione e Via Ponchielli fu rasa al suolo — è un sollievo. Comprensibile, umano, sacrosanto. Ma non basta a chiamare questo esito giustizia. Perché quella giustizia, in realtà, il processo non l’ha mai saputa offrire davvero.

Il processo penale italiano relega la persona offesa al ruolo di postulante: acquista diritti effettivi solo se si costituisce parte civile, cioè solo se chiede soldi. Se vuole la verità senza farsi creditrice, il sistema la riduce a soggetto di mero impulso — può opporsi alla richiesta di archiviazione, depositare memorie, indicare prove. Non può bloccare un patteggiamento. Non ha voce quando pubblico ministero e imputato si accordano sul rito. Assiste. Aspetta. Subisce. Eppure il concetto di vittima non è un’invenzione del populismo penale: è una conquista del diritto europeo.

La direttiva 2012/29/UE ha imposto agli Stati di abbandonare la fredda nozione di persona offesa per quella più umana di vittima. L’Europa lo riconosce. La nostra Carta, ancora no. E le Camere Penali, che osteggiano l’inserimento della vittima nell’articolo 24 della Costituzione agitando lo spettro del vittimocentrismo, farebbero bene a ricordare che il garantismo autentico non conosce serie A e serie B: tutela l’imputato davanti allo strapotere punitivo dello Stato, e tutela la vittima davanti all’indifferenza di quello stesso Stato.

A Viareggio il processo si è svolto su quelle famiglie, non con loro. Sei processi, duecentocinquanta udienze, diciassette anni di aule e rinvii. Gran parte delle imputazioni si sono prescritte lungo il cammino — tra queste l’omicidio colposo plurimo, travolto dalla ghigliottina della prescrizione nel 2021. Ciò che rimane è il disastro ferroviario colposo: commesso per negligenza, non con la volontà di causare il disastro. Il risarcimento arrivò tardi, attraverso un soggetto terzo, e fu contabilizzato nell’attenuante di un nono.

Moretti è il più alto nella catena di comando, quello su cui cade il peso simbolico dell’intera vicenda. Non entriamo nel merito della sua responsabilità penale: non è questo il punto. Il punto è che alla vittima dimenticata nel processo si offre alla fine un capro espiatorio. Chi è in aula quando si legge il dispositivo — e chi la sera lo racconta in televisione — sa già a cosa serve quel passaggio: dare un segnale. Non alla società, che da questo non ricava alcuna maggiore sicurezza ferroviaria. Serve al circuito mediatico-giudiziario che esige, dopo diciassette anni, la sua immagine conclusiva. Il colpevole che entra nel carcere.

Kant lo aveva scritto nella Metafisica dei costumi: la pena non può essere usata come strumento per fini sociali, altrimenti si tratta la persona come un mezzo. Vale per il condannato, ma vale anche per la vittima. Ferrajoli, nel suo Diritto e Ragione, ha costruito su questo l’architettura del diritto penale minimo: il carcere come extrema ratio, residuale, proporzionato, necessario. Non la risposta default a ogni responsabilità per negligenza, imprudenza, imperizia. Non una detenzione burocratica eseguita dopo diciassette anni, quando la pena si è ormai separata nel tempo dal fatto che dovrebbe giustificarla. Il garantismo che consegna la vittima alla burocrazia dell’oblio non è garantismo. È comodità. E il carcere usato come totem per risarcire un dolore che il processo non ha saputo ascoltare non è pena. È liturgia. La burocrazia dell’espiazione, come sappiamo, non guarisce nessuno.

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