Referendum, 33 buone ragioni per dire Sì all’Alta Corte Disciplinare.

  1. Perché controllare e valutare i magistrati non è sinonimo di sfiducia nei loro confronti, ma un’esigenza imprescindibile collegata al sistema di reclutamento per concorso, basato su prove volte ad accertare solo la conoscenza teorica del diritto.
  2. Perché effettività, proporzionalità e rigore non sono stati fino ad oggi adeguatamente assicurati dalla Sezione Disciplinare del CSM.
  3. Perché il controllo disciplinare risponde a un interesse pubblico, andando oltre gli interessi specifici e settoriali del corpo giudiziario.
  4. Perché il controllo disciplinare svolge anche una funzione didattica: sanzionare certi comportamenti responsabilizza non soltanto il magistrato sottoposto a giudizio disciplinare, ma l’intera categoria.
  5. Perché l’autorevolezza e il prestigio, propri di un ordine autonomo e indipendente, non sono attribuiti al magistrato in quanto tale, solo in virtù dell’ufficio ricoperto, ma vanno verificati in concreto.
  6. Perché l’indipendenza e l’autonomia vanno guadagnate tutti i giorni attraverso la competenza, la serietà, la cultura del dubbio e del dovere.
  7. Perché l’inesistenza di un serio sistema di valutazione della professionalità dei magistrati (generalmente positivo con percentuali superiori al 99%) fa assumere un rilievo centrale al controllo disciplinare. Questo è, di fatto, il principale strumento per contrastare comportamenti scorretti, lacune o manchevolezze dei magistrati nell’esercizio della professione.
  8. Perché le capacità e le qualità professionali di un magistrato vanno ben oltre la semplice conoscenza del diritto.
  9. Perché per soddisfare questo interesse pubblico, la giustizia disciplinare deve assicurare effettività, proporzionalità e rigore.
  10. Perché il controllo svolto dalla Sezione Disciplinare del CSM si è dimostrato in numerose occasioni molto discrezionale e scarsamente efficace, vanificando di fatto il principio che chi sbaglia deve rispondere per i propri errori.
  11. Perché la Sezione Disciplinare è composta in maggioranza da magistrati del CSM che sono eletti dai colleghi su cui sono chiamati ad esercitare la potestà disciplinare. Il rapporto eletto-elettore e, ancor peggio, quello di militanza nella stessa corrente mette seriamente a rischio l’indipendenza del giudice disciplinare e ne può condizionare gli orientamenti.
  12. Perché l’affermazione dei sostenitori del No, secondo cui la nostra giustizia disciplinare è la più severa d’Europa, fa parte delle tante favole che sono state raccontate ai cittadini per conquistarne il consenso.
  13. Perché non vi sono ricerche comparate così dettagliate e approfondite, data la grande varietà dei sistemi disciplinari in uso, che dimostrino la maggiore severità del nostro giudice disciplinare rispetto agli altri.
  14. Perché quella favola è smentita dagli stessi dati che, in occasione di ogni inaugurazione dell’anno giudiziario, vengono resi pubblici dal Procuratore Generale della Cassazione, titolare assieme al Ministro dell’azione disciplinare.
  15. Perché, per stare soltanto al 2025 (anno tendenzialmente in linea con quelli precedenti), il 96,5% degli esposti disciplinari (oltre 1.500) è stato definito con l’archiviazione immediata (valore massimo degli ultimi 9 anni).
  16. Perché soltanto il 2,5% di quei 1.500 esposti ha dato luogo a un’azione disciplinare.
  17. Perché nel 2025, di fronte a 118 decisioni della Sezione Disciplinare del CSM, le condanne ammontano a 35. Le sanzioni applicate sono state in 20 casi molto blande (1 ammonimento e 19 censure). La sanzione della rimozione è stata adottata 4 volte. In 83 casi, dunque, l’esito è stato favorevole all’incolpato.
  18. Perché quelle 20 sanzioni lievi sono destinate presumibilmente ad essere “cancellate” tra qualche anno dalla riabilitazione, purché il condannato abbia ottenuto una valutazione di professionalità positiva (abbiamo visto che ciò accade nel 99% e oltre di casi).
  19. Perché la Sezione Disciplinare del CSM fa un larghissimo uso della non punibilità per scarsa rilevanza del fatto. Ciò significa che, pur essendo il fatto giudicato un illecito, si stabilisce di non sanzionarlo, con una discrezionalità fin troppo ampia.
  20. Perché tra i casi ritenuti illeciti, ma non di particolare gravità, si annoverano soprattutto i ritardi nel deposito dei provvedimenti e addirittura la mancata scarcerazione di indagati o imputati in carcerazione preventiva, i cui termini erano scaduti anche da decine o centinaia di giorni.
  21. Perché, a detta della Sezione disciplinare, questi casi non meritano una sanzione perché non hanno suscitato clamore, rimostranza, strepitus fori e, quindi, perdita di fiducia nell’immagine della magistratura.
  22. Perché valutando queste affermazioni è più che legittimo dubitare dell’effettiva capacità della Sezione Disciplinare di assolvere alla sua funzione (di interesse pubblico).
  23. Perché, essendo i termini che i magistrati debbono rispettare generalmente privi di sanzione processuale, la loro inosservanza rimane senza alcuna conseguenza, nel processo e sul piano disciplinare.
  24. Perché è fariseo addebitare – come fanno i sostenitori del No – a scarsa diligenza o ad acquiescenza del Ministro il numero esiguo di impugnazioni avverso le decisioni della Sezione Disciplinare del CSM: provate a immaginare le evocazioni di attacco all’indipendenza e all’autonomia della magistratura che si alzerebbero da ogni parte, se il Ministro osasse di più.
  25. Perché l’Alta Corte prevista dalla riforma, formata in parte per sorteggio e in parte per designazione del Presidente della Repubblica, non sconta il rapporto di possibile compiacenza tra eletto ed elettore.
  26. Perché l’Alta Corte, essendo un giudice a tutti gli effetti, assicura maggiore terzietà e indipendenza, evitando sovrapposizioni e commistioni con i CSM, a cui restano affidate le funzioni di “amministrazione attiva” della carriera di giudici/pm.
  27. Perché l’Alta Corte non è un giudice speciale introdotto con legge ordinaria, in violazione della Costituzione. Piuttosto va notato come la Carta costituzionale nulla dicesse a proposito della Sezione Disciplinare del CSM e della sua composizione.
  28. Perché “governo autonomo” della magistratura, non significa necessariamente che tutte le funzioni debbano essere accentrate in un solo organo, onnicompetente e con poteri molto ampi, quale è oggi il nostro
  29. Perché l’eventualità che a presiedere l’Alta Corte sia un componente laico non si pone in discontinuità con quanto avviene per la Sezione Disciplinare del CSM, di norma presieduta dal vicepresidente (eletto tra i laici).
  30. Perché avendo le decisioni dell’Alta Corte natura giurisdizionale, le stesse saranno inevitabilmente ricorribili per Cassazione, come previsto per tutte le sentenze dalla norma generale contenuta nel comma 7 dell’art. 111 Costituzione.
  31. Perché al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, la riforma offre una garanzia in più, costituzionalizzando la possibilità di accedere ad un secondo grado di merito, oggi non prevista.
  32. Perché la riforma prevede comunque che i componenti dell’Alta Corte siano in prevalenza (per 3/5) magistrati, escludendo ogni possibilità di egemonia numerica dei membri di origine parlamentare.
  33. Perché è da decenni che, anche e soprattutto le forze politiche che oggi osteggiano la riforma, parlano della necessità di introdurre un’Alta Corte di disciplina per la magistratura, avendone fatto oggetto di plurimi disegni di legge.

Daniela Cavallini-Lorenzo Zilletti

Autore

Professoressa associata di ordinamento giudiziario, Avvocato penalista