Il dibattito sul referendum, pur avviandosi ormai verso le battute conclusive, rimane molto aspro e dominato da toni allarmistici sugli effetti della riforma. Eppure, la riflessione costituzionale che in queste settimane attraversa il Paese, grazie ai numerosi confronti tra le ragioni del sì e quelle del no, ci restituisce anche il segnale positivo di una democrazia vivace e matura che vuole discutere di giustizia. Le riforme costituzionali, del resto, non sono un trauma per una democrazia, ma il modo con cui una Costituzione continua a vivere nel tempo.

La nostra Costituzione non è un testo immobile. Nel corso della storia repubblicana è stata modificata più volte e questo non ne ha indebolito il valore, ma ne ha dimostrato la vitalità. La Carta che ci è stata consegnata è destinata ad essere “eterna” proprio perché può essere modificata secondo le procedure previste. Anche per questo la riforma merita di essere guardata con serenità e con uno sguardo fiducioso.
L’Unione delle Camere Penali Italiane sostiene da anni la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La nostra associazione è trasversale e apartitica, partecipata da avvocati penalisti con sensibilità politiche diverse ma accomunati dalla convinzione che il processo penale debba essere prima di tutto un luogo di garanzia per i diritti dei cittadini.

Di conseguenza, separare le carriere, per noi, significa semplicemente rendere l’ordinamento giudiziario più coerente con il modello di processo penale che abbiamo scelto quasi quarant’anni fa, fondato sulla formazione della prova, nel contraddittorio tra le parti, davanti ad un giudice terzo. In questa divisione dei ruoli deputata a garantire l’imparzialità del processo, il pubblico ministero sostiene l’accusa, la difesa tutela l’imputato e il giudice decide restando equidistante dalle ragioni di ciascuna parte. Questa terzietà non è un’aspirazione teorica bensì un principio scritto nell’art. 111 della Costituzione che, per non rimanere soltanto una dichiarazione di valore, è necessario trovi corrispondenza anche nella organizzazione della magistratura.

In questa prospettiva la riforma interviene per rendere più effettivo un principio già scolpito nella Costituzione, conservando intatti i pilasti dell’indipendenza della magistratura e dell’obbligo dell’esercizio dell’azione penale: l’articolo 104, che sancisce l’autonomia sia della magistratura giudicante che di quella requirente che compongono l’ordine giudiziario, e l’art. 112, che prevede l’obbligo per il pubblico ministero di procedere quando emerge una notizia di reato, senza scegliere discrezionalmente quali reati perseguire e quali no, a garanzia di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L’obiettivo è quello di rafforzare ancora più l’indipendenza della magistratura, preservandola da ogni possibile interferenza della politica, sia verso l’esterno sia all’interno del suo stesso ordinamento, conservando per i due CSM la netta maggioranza dei membri togati, introducendo il sorteggio tra soggetti qualificati e costituendo un giudice disciplinare autonomo dall’organo di governo. La separazione delle carriere va letta in questa prospettiva: non cambia i valori della Costituzione, ma cerca di renderli più effettivi. Anche per questo il referendum può essere affrontato con fiducia e senza paure, non come uno scontro o una resa dei conti, ma come l’opportunità di rafforzare la credibilità e la legittimazione sociale del processo.

Laura Piva

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