L'intervista
Se un magistrato querela 7 casi su 10 sono accolti. Sammarco: “C’è chi ha guadagnato 578mila euro”
La ricerca dei Professori Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich, pubblicata nel 2021 sulla rivista giuridica “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, ha riguardato 628 sentenze emesse dal Tribunale Civile di Roma tra il 2015 ed il 2020, con il fine di evidenziare e valutare il riconoscimento e la quantificazione del danno nelle cause per lesione di diritti della personalità. Pieremilio Sammarco è Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Professor Sammarco, le vostre statistiche consegnano un dato significativo: quando attori sono i magistrati, in 7 casi su 10 la domanda viene accolta, mentre per le altre categorie si ha l’inverso, giacché in 7 casi su 10 la domanda è respinta. Il tasso di accoglimento delle domande presentate dai magistrati, dunque, è del 71%, contro una media che per le altre categorie crolla al 30% circa. Quale spiegazione ritiene se ne debba dare?
Una prima risposta potrebbe puntare nella direzione di un “favor” nei confronti dei magistrati. Occorre tuttavia evitare generalizzazioni: da un lato – come sa qualunque persona che conosce la macchina giudiziaria – i fatti concreti sono molto importanti. Dall’altro occorre ricordare che i magistrati godono, in base al secondo comma dell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, di una speciale protezione a garanzia delle funzioni giudiziarie. Sul punto si è formata una consistente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in più d’una occasione ha riguardato l’Italia (ad esempio i casi Peruzzi e Sallusti).
Nel vostro lavoro riportate il caso di un ex magistrato che, attore in 23 cause, ha ottenuto un risarcimento complessivo pari a 578mila euro. C’è il rischio che questo accoglimento sistematico, più che giustificare un’esigenza reputazionale, legittimi una tendenza punitiva?
Al di là del dato statistico che è comunque eloquente, anche in questo caso occorrerebbe però esaminare ogni singola fattispecie. Peraltro non è infrequente che una accusa – totalmente infondata – nei confronti di taluno, non importa se magistrato o comune cittadino, venga ripresa ed amplificata da altri mezzi di comunicazione senza neanche prendersi la briga di verificare se vi siano state smentite. Il tema della “cassa di risonanza” è particolarmente rilevante oggi con riguardo a notizie diffuse sui social media che con straordinaria rapidità vengono poi ritrasmesse da altri canali.
Parliamo dei “percossi”, ovvero di chi paga. Ancora secondo le vostre statistiche a pagare più di tutti è il Gruppo Editoriale l’Espresso (L’espresso e La Repubblica), con oltre 780mila euro di risarcimenti, seguito da Il Giornale (302mila), RCS (290mila) e Il Fatto Quotidiano (245mila). All’ultimo posto la RAI con 79mila euro di liquidazioni. A cosa ritiene si leghino queste disparità? Diverse linee comunicative, differenti volumi in termini di produzione di notizie, o cos’altro?
Convergono due aspetti, uno procedurale, l’altro comunicativo. Da sempre le azioni civili per lesione della personalità arrecate dalla televisione possono essere radicate nel foro dell’attore: è dunque naturale che il danneggiato preferisca giocare la partita “in casa” piuttosto che nel Foro di Roma. Dal 2011 questa possibilità è stata estesa a tutte le cause per diffamazione. Dunque la maggiore o minore presenza di cause davanti al Tribunale di Roma dipende da circostanze del tutto casuali. Ma la questione più importante è che anche in questa materia vale l’aureo principio di Marshall McLuhan: il mezzo è il messaggio. E così mentre con lo scritto è molto più facile inchiodare la falsità (“Datemi tre righe del più onesto degli uomini e troverò di che farlo impiccare” diceva il card. Richelieu), un video è, per così dire, “liquido”, cioè sfuggente, la sintassi assai variabile, contano di più le inflessioni, il contesto delle immagini, ecc. Anche con riferimento alle precedenti ricerche è risultato evidente la maggiore “resistenza” in giudizio delle trasmissioni televisive.
Avete osservato un mutamento di approccio della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno per lesione della reputazione, con un superamento della precedente impostazione che legittimava il rigetto delle domande sulla base di una asserita mancata prova del danno. A fronte, però, di un numero elevato in assoluto di rigetti (quasi 2 domande su 3 vengono respinte) e dell’indubitabile costo legato all’esercizio dell’azione, ritiene che di fatto si disincentivino alcune categorie, anche considerato il tasso di accoglimento che si accompagna differentemente al soggetto che propone l’azione?
Sicuramente la generale tendenza – che non riguarda solo il Tribunale di Roma ma anche altri fori come quello di Milano – è quella di rendere meno attraente la prospettiva della azione civile. Si aggiunga che ormai i risarcimenti – anche a favore dei magistrati – si sono notevolmente livellati, il che, sommato alla normale alea del giudizio e alle spese legali proprie e quelle possibili per la soccombenza, costituisce un sicuro disincentivo. Peraltro, come messo in luce nella ricerca, ritengo che la introduzione del preventivo esperimento della procedura di mediazione abbia avuto effetti deflattivi. Per esperienza, in molti casi, il danneggiato non va alla ricerca di una sentenza riparatrice che gli verrà resa dopo diversi anni, ma di una ritrattazione, di una riparazione in forma specifica immediata che talvolta la mediazione consente.
Nella vostra elencazione di pronunce del Tribunale di Roma figurano sovente accuse ai magistrati circa un esercizio distorto, illegittimo o scorretto della funzione giurisdizionale, con conseguente condanna del diffamante. La ricerca sembrerebbe consegnare il dato per cui le critiche alla terzietà o all’operato della magistratura vengano sanzionate con maggior frequenza rispetto, ad esempio, a quelle rivolte ad un docente o ad un professionista. Cosa dice questo della magistratura che è un potere soggetto, come ogni altro, al giudizio dell’opinione pubblica? In altre parole, dobbiamo ritenere che i poteri dello Stato non siano, in concreto, tutti criticabili allo stesso modo?
Si torna alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui limiti della critica al magistrato. Giurisprudenza che da parecchio tempo è stata recepita dalle sezioni penali della Cassazione, e più di recente anche da quelle civili. Non è possibile fare qui la sintesi di oltre una trentina di decisioni che spesso occupano un centinaio di pagine. Il discrimine è: si è attaccato il magistrato (magari anche per influenzare il processo o contestarne l’esito) nella sua persona? Oppure si è criticato, anche in maniera forte, l’esercizio della giurisdizione?
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