Il Papa ha le idee chiare in tema di pedofilia: il tempo del segreto, del muro impalpabile che impediva a chi cercasse giustizia nei casi d’abuso da parte di un sacerdote, è crollato. Con le ultime norme presentate il 17 dicembre scorso, Francesco ha riaffermato che al centro, prima di tutto, c’è la vittima. Non è difficile pensare ai suoi incontri con le vittime d’abuso che ha avuto nel corso del pontificato; come non è difficile ipotizzare che questa sua azione nasca anche dalla frequentazione col Papa emerito e sommessamente con la presenza discreta di tanti, come la Meter, associazione a tutela dei minori, da 30 anni impegnata contro la pedofilia e gli abusi. Il popolo dal basso, dalle periferie che pioneristicamente ha dato le prime attenzioni. Penso a tutte le volte in cui Joseph Ratzinger ha pianto insieme alle vittime che ha incontrato nel corso del suo tormentatissimo pontificato. Ha portato su di sé anche questa croce.

Grazie ai due rescritti che modificano le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede secondo il Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II del 2001 (aggiornato poi sotto Benedetto XVI nel 2010) e l’altro contenente l’Istruzione sulla riservatezza delle cause, nel primo caso è stata alzata l’età delle vittime di pornografia minorile da 14 a 18 anni (e in questo la normativa canonica si è avvicinata, e molto, a quella civile: si pensi che il codice penale, all’art. 600 ter, tratta la stessa fattispecie e appunto parla di pornografia minorile intendendo tutti i minori degli anni 18) e si apre alla possibilità di avere dei laici – a condizione che abbiano il dottorato in diritto canonico – come avvocati (ma non come magistrati né cancellieri: quelli restano sacerdoti). Nel secondo caso, che è quello più rilevante, è caduto il segreto nei processi canonici per questi reati.Messa così la cosa non vuol dire niente per tanti. I reati che vengono trattati sono: violenza o minaccia mediante abuso d’autorità a compiere o subire atti sessuali; atti sessuali con minore o persona vulnerabile (pensate per esempio a qualcuno che abbia un ritardo cognitivo); produzione, esibizione, detenzione o distribuzione di materiale pedopornografico e reclutamento o induzione di minore o persona vulnerabile a partecipare a esibizioni pornografiche; intralcio alle indagini canoniche, civili, amministrative o penali sul tema. E ancora: abuso sessuale commesso da chierico con minore di 18 anni; acquisizione, detenzione o divulgazione di materiale pornografico di minori sotto i 14 anni (si sale a 18 dal 1° gennaio 2020).