Giustizia
Associazione mafiosa, come è nato il 416 bis
L’articolo 416 bis del codice penale è stato introdotto con la legge del 13 settembre 1982, n. 646. La legge è detta “Rognoni-La Torre” dal nome dei promotori ed entra nella parte disciplinante i delitti contro l’ordine pubblico. Con il 416 bis si introduce il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, fino al 1982 disciplinata dall’articolo 416 del codice penale, delitto di associazione per delinquere. L’introduzione della nuova fattispecie avvenne in seguito agli omicidi del sindacalista e politico comunista Pio La Torre, il 30 aprile 1982, e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre dello stesso anno in via Carini a Palermo.
La nuova fattispecie era quindi volta a individuare le caratteristiche e i fini a partire dai quali riconoscere un’associazione di stampo mafioso. “Chiunque fa parte – recita il dispositivo – di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni”.
Al terzo comma dell’articolo, viene definita associazione di tipo mafioso “quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
Tra gli elementi costitutivi del reato ci sono dunque la forza intimidatoria, la condizione di assoggettamento e di omertà, le finalità intese come scopi perseguiti dall’organizzazione. Oltre che sull’ordine pubblico, il 416 bis tutela anche il corretto andamento dell’ordine economico, il funzionamento della pubblica amministrazione, il funzionamento del potere reale, inficiato a volte da comportamenti diretti a influenzare le consultazioni e il sistema democratico. Aggravanti del delitto sono la detenzione di armi e il finanziamento delle attività economiche. Il 416 bis prevede la confisca di beni e la legge del 7 marzo 1996 n. 109 il riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali.
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