Al giorno d’oggi è sempre più crescente il numero di controversie legate alla responsabilità civile nelle quali può incorrere un professionista, qualsiasi sia il settore di competenza, in base al rischio che l’attività lavorativa e la consulenza prestata non riescano a soddisfare le aspettative dei propri clienti con la conseguente, ed in alcuni casi costosa, azione legale da affrontare.

Tutti i professionisti come ad esempio avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti, geometri, ecc. devono attenzionare l’importanza di tutelare se stessi e la propria attività: un’errore, una svista o un omissione, infatti, possono causare danni ai propri clienti e quindi a terzi.

Con la riforma delle professioni del 2013, la sottoscrizione di un’assicurazione RC Professionale è diventata obbligatoria per tutti i professionisti iscritti a un Albo e per tutte le società tra professionisti a tutela dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Se non si provvede a stipulare un’assicurazione, a propria tutela, si incorre nel cosiddetto illecito deontologico sanzionato dall’ordine di appartenenza, fino alla radiazione dallo stesso.Sul mercato assicurativo esistono prodotti assicurativi a tutela di molteplici professioni, oltre a quelle menzionate prima, come agente di commercio, agente immobiliare, amministratore di condominio, consulente del lavoro, infermiere/operatore sanitario, medico/dentista e veterinario.

Dietro pagamento di un premio di polizza annuale, la compagnia assicurativa copre e tutela il professionista a seguito di richieste di risarcimento presentate da terze parti danneggiate dall’operato dello stesso, durante l’esercizio della professione, garantendogli una tranquillità nelle scelte necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa in totale libertà e sicurezza; quasi sempre comprese nella copertura anche le somme che il professionista assicurato e’ tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Quanto costa un’assicurazione RC professionale?

Il costo di una polizza RC Professionale può variare in base al tipo di lavoro svolto dal professionista, alla sua esposizione al rischio, al valore dei beni forniti ai clienti e ad altri fattori.

L’importo pagato quindi può variare notevolmente a seconda del tipo di lavoro svolto (basti pensare ad un medico che effettua interventi chirurgici), dal massimale di copertura scelto, da eventuali franchigie o retroattività della copertura pari ad x anni con il fine di tutelare il professionista anche da richieste danni emergenti da errori commessi prima della stipula della polizza.

Nella quasi totalità dei casi l’importo pagato per una polizza RC professionale sarà sicuramente più basso rispetto ai costi derivanti da una possibile responsabilità civile.

Limitazioni ed esclusioni dalla copertura

Per quanto riguarda i casi di esclusione della copertura, chiariamo subito che la compagnia assicurativa non risponde per i sinistri causati da dolo o da colpa grave: salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

Non esiste inoltre alcuna polizza professionale che copra obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell’assicurato.

Di fondamentale importanza sono le dichiarazioni precontrattuali, che vengono rese dall’assicurando professionista sul questionario informativo assuntivo: è molto importante verificare la potenziale esistenza di situazioni che possano in futuro determinare richieste di risarcimento da parte di terzi. L’assicurato è tenuto a fornire alla compagnia assicurativa in fase assuntiva ogni informazione, dato o notizia sullo stato del rischio, necessaria per la sua corretta determinazione.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione; In sede di apertura del sinistro la compagnia verificherà se le dichiarazioni rese non siano in contrasto con il disposto degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile – “dichiarazioni inesatte e reticenti”, per ammettere il sinistro a risarcibilità o meno.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’Assicurato o le predette figure siano amministratori.

All’interno delle condizioni contrattuali ci sono alcuni aspetti a cui bisogna prestare un’attenzione particolare e che differiscono da compagnia a compagnia. Sono tutti elementi presenti nel fascicolo informativo che l’assicuratore ha l’obbligo di consegnare insieme al contratto e che quindi è possibile valutare prima di firmarlo, come ad esempio la franchigia che costituisce la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato e, se prevista, viene evidenziata nella scheda di polizza.

La copertura è prestata fino alla concorrenza del Massimale(la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati) indicato nella Scheda di Polizza per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall’assicurato nel periodi di validità della polizza.

Per oggi è tutto.

Avatar photo

Filippo Galifi, Consulente Assicurativo e già collaboratore parlamentare di un Deputato alla Camera. Ho 34 anni, vivo tra Messina e Milano, laureato in Giurisprudenza. Cerco di “Mettere” sempre del mio in ogni attività che svolgo, con il fine di apportare un valore aggiunto ed offrire sempre la migliore esperienza all’interlocutore. Appassionato di assicurazioni, tecnica legislativa, politica, istituzioni parlamentari e di viaggi