Atto di nascita annullato al figlio di una coppia di uomini nato con maternità surrogata. A deciderlo è il Tribunale civile di Milano che ha annullato la trascrizione e ha contemporaneamente stabilito – respingendo la richiesta dalla procura – che per chiedere l’annullamento della trascrizione dei riconoscimenti dei figli di tre coppie di donne, nati all’estero con fecondazione assistita, serve un altro “procedimento” di “rimozione dello stato di figlio”. Richiesta della procura, avvenuta sulla base della sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, che chiedeva l’annullamento delle registrazioni all’anagrafe del Comune di Milano dei figli di quattro coppie omogenitoriali.

L’annullamento dell’atto di nascita, nel caso di un figlio di una coppia di uomini, è avvenuto – spiegano i giudici – perché  “in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”, “affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione” nel “progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari”.

La nota del Tribunale meneghino spiega che i giudici erano stati chiamati “a decidere su 4 impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica”. “In un procedimento – chiariscono i giudici – è stato chiesto l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita, riportante l’indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale, relativo a un minore nato all’estero da due cittadini italiani, coppia omogenitoriale, con gestazione per altri/maternità surrogata”. Negli altri tre procedimenti è stato invece chiesto “l’annullamento della trascrizione del riconoscimento del figlio effettuato davanti all’ufficiale dello Stato Civile dalle madri intenzionali e successivamente trascritto a margine dell’atto di nascita dei minori già precedentemente riconosciuti dalla madre biologica: si tratta di coppie omogenitoriali femminili che hanno fatto ricorso, all’estero, alla tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita”.

Ricorsi, come detto, avanzati”dalla Procura della Repubblica con il procedimento di cui all’art. 95 del DPR 396/2000, che prevede la possibilità di rettificazione degli atti dello Stato Civile ossia con il procedimento diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quale risulta dall’atto dello Stato Civile, per un vizio comunque da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso”. In tutti i procedimenti, spiega ancora il Tribunale, “è intervenuto il Ministero dell’Interno rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che ha aderito al ricorso del pm”.

Il legale: “Genitorialità non si cancella con colpo di spugna come vogliono governo e Procure”

L’avvocato Michele Giarratano, che difendeva una delle tre coppie di donne, ha spiegato che la decisione del tribunale di Milano “conferma quello che come giuristi esperti in queste tematiche sostenevamo già da tempo: la genitorialità di un minore, in base ai principi del nostro ordinamento, non si può cancellare con un colpo di spugna come pretende il governo e come pretendono di fare alcune procure, ma serve un’azione di stato che ha modalità e termini molto stringenti. Sono sicuro che anche il Tribunale di Padova confermerà questa strada e saranno respinti tutti e 33 i ricorsi illegittimamente presentati dalla Procura della città veneta”.

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