La nostra è la Costituzione più bella del mondo, dovremmo però leggerla e perfino applicarne i principi, soprattutto in tempi di emergenza. Il Costituente aveva ancora nell’orecchio il suono dei cannoni e delle bombe del più grande dramma del secolo scorso quando l’ha elaborata e ha saputo bene regolare anche emergenze come quella che ci troviamo ad affrontare. L’art. 16 della Costituzione prevede, infatti, che: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza”.
Il Decreto Legge (strumento d’urgenza avente, appunto, forza di legge) n. 6 del 23 febbraio 2020 ha dato però “carta bianca” al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché con i suoi decreti attuativi (DPCM) disegnasse in concreto le limitazioni alla libertà personale dei cittadini.
Così facendo, il modello emergenziale adottato ha di fatto svuotato la riserva di legge. Il DPCM non sottostà ad alcun controllo né da parte del Presidente della Repubblica (previsto invece in fase di emanazione del decreto legge) né da parte del Parlamento (organo centrale di un sistema democratico, che non si riunisce però da più due settimane) al momento della conversione in legge (promulgata e controllata nuovamente dal Presidente della Repubblica).
Un uomo solo al comando, dunque, con il rischio di derive autoritarie ed illegittime compressioni delle libertà individuali.
Ma siamo in Italia. Seguendo l’esempio del Governo, anche i Ministri e soprattutto i Presidenti di Regione (Governatori, così si chiamo ora, all’americana) hanno offerto la loro personale interpretazione del principio di legalità, dando il via ad un confronto a distanza su chi emette il provvedimento più severo.
Malgrado il decreto legge già ricordato espressamente prevedesse che le autorità competenti (Presidente di Regione, Ministro della Salute e Sindaci), potessero adottare, in forza di una legge del 1978, misure di contenimento solo prima dell’emessione dei DPCM (“nelle more”), tutti hanno infatti continuato ad assumere ogni sorta di provvedimento anche dopo.
Così ciascuna regione ha le sue regole, spesso ermetiche, talvolta in chiaro contrasto con quelle dei DCPM e certamente prive delle garanzie costituzionali proprie di un atto avente forza di legge.
L’ultimo esempio è quello della Regione Lombardia, dove il Governatore ha prima emesso l’ordinanza e poi si è posto il problema di capire se fosse valida o meno. L’elenco però sarebbe lungo, ne cito una per tutte: in Calabria se viene contestata l’inosservanza di un divieto, al trasgressore è imposta automaticamente la quarantena (ovviamente si tratta di una sanzione incostituzionale, mascherata da misura di cautela).
Così come per le grida manzoniane, ciascun Governatore pronuncia le sue (magari minacciando l’invio di “carabinieri col lanciafiamme” sic!) e i moderni banditori, dotati di auto e megafono, le urlano per le strade. Ora come allora è compito arduo capire come comportarsi e quali divieti osservare.
Non un uomo solo al comando, dunque, ma una confusione fluida, dialogante e del tutto indifferente alla prima delle regole, importante sempre ed imprescindibile situazioni di emergenza: il principio di legalità.
Ora il Presidente del Consiglio dei Ministri “mette ordine” con un nuovo decreto legge (su sollecitazione del Presidente della Repubblica), peccato che in teoria l’ordine ci fosse anche prima, benché ignorato da tutti.
Peccato poi che resti immutato nella sostanza il modello emergenziale, dato che i divieti saranno in concreto ancora disposti con dpcm e che suona inutile l’invio ai Presidenti di Camera e Senato “per tenere informato Parlamento“, come detto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella consueta conferenza stampa.
Peccato ancora che il nuovo regime legittimi (pur con limiti) gli interventi ancor più restrittivi delle libertà personali dei Governatori.
Nel frattempo si schiera l’esercito e si attivano controlli con i droni.
È bene ricordare che la compressione dei diritti di fronte ad un’emergenza è legittima nella misura in cui sia assolutamente necessaria, proporzionata e limitata nel tempo e che le scelte assunte in tempi crisi rischiano sempre di lasciare tracce di sé anche a crisi superata.
Bellissima la nostra Costituzione, basterebbe ricordarsene ed applicarla, soprattutto oggi.
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