Il direttore de L’Unità e allora direttore de Il Riformista, è stato giudicato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dei magistrati Roberto Scarpinato, attualmente parlamentare M5S e, in precedenza, PG presso la Corte di Appello di Palermo, e Guido Lo Forte, in particolare per aver posto agli stessi un interrogativo sul perché fosse stata richiesta l’archiviazione dell’inchiesta “Mafia e appalti” che, tuttavia, con la relativa riapertura, condusse anche alla incarcerazione di diversi soggetti già in fase di indagini preliminari. Ciò che lascia francamente perplessi è la richiesta della Procura di Lodi della reclusione a ben tre anni e sei mesi. Il Tribunale ha evitato la pena della reclusione, ma solo apparentemente ha attenuato la portata della punizione: 4.000 euro di pena pecuniaria, 100mila euro di risarcimento, da versare immediatamente a quei magistrati, 12mila euro di rimborso per spese legali e, infine, 5.000 euro per “riparazione” ai sensi della legge sulla stampa. Per fatti analoghi, Sansonetti fu già condannato in primo grado dal Tribunale di Avezzano, ma ha rinunciato alla prescrizione, nel frattempo intervenuta, evidentemente perché intende essere assolto nel merito.

Non si intende qui esprimere giudizi sulla fondatezza dell’imputazione e sulla corrispondenza a diritto della condanna lodigiana. Piuttosto, è la richiesta sanzionatoria della Procura che induce a riflettere sul se debba continuarsi a punire la diffamazione a mezzo stampa anche con la pena della reclusione. Dobbiamo, infatti, tener conto che il delitto di diffamazione (al pari di quello depenalizzato di ingiuria) appartiene ai c.d. “delitti di espressione”, che entrano in linea di collisione con la libertà di manifestazione del pensiero. Se la diffamazione rappresenta un’evidente eccezione al campo di applicazione dell’art. 21 Cost., quella “vicinanza” solleva un legittimo interrogativo: dinanzi a una sorta di “Kavaliers-Delikt” – Sansonetti è un professionista della carta stampata – è ancora compatibile con la Costituzione il ricorso da parte del Codice penale del 1930 alla previsione di una pena detentiva?

A questo proposito riteniamo che, almeno allo stato, sia improponibile una prospettiva di depenalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, per l’indubbio riflesso sull’opinione pubblica che può rivestire quest’ultimo delitto. Ciò non toglie, però, che andrebbe valutata con favore l’esperienza di altri ordinamenti, come quella britannica, che prevede l’istituto dei c.d. compensation orders, caratterizzati dall’obbligo, imposto dal giudice all’imputato, di operare il risarcimento del danno a favore del soggetto leso. A ciò va aggiunta anche l’esperienza, questa volta di vera e propria “terza categoria sanzionatoria” nell’ambito del diritto penale – oltre, cioè, alle pene e alle misure di sicurezza – appunto, del risarcimento del danno, nel codice penale austriaco, mediante la figura della c.d. Tätige Reue, ovverosia il “pentimento operoso”, previsto dal § 167 öStGB. Esso preclude, per talune figure delittuose, la punibilità quando l’autore, prima che “l’autorità pubblica sia venuta a conoscenza della colpevolezza di quest’ultimo” risarcisca direttamente, o tramite un terzo, l’intero danno, oppure si obblighi a farlo in un determinato lasso di tempo. Sulla stessa falsariga si sono posti poi alcuni progetti di riforma, caratterizzati dall’utilizzazione del risarcimento del danno quale sanzione autonoma nel diritto penale, come il progetto elvetico di Schulz, il Progetto olandese della Commissione Terwee e infine il Progetto alternativo tedesco di Wiedergutmachung, diventato legge nel 1995 con il § 46a StGB. L’utilizzazione anche da noi del risarcimento del danno come sanzione autonoma nel diritto penale, già ex art. 162-ter c.p. (l. n. 103/2017), consentirebbe di evitare la previsione e l’irrogazione della pena detentiva in particolare per i delitti contro l’onore e, in questo caso, per la diffamazione a mezzo stampa, circoscrivendo il ricorso alla pena detentiva solo come extrema ratio, ovverosia per i delitti di criminalità organizzata, terroristica, nonchè per i gravi delitti di violenza.

In conclusione, siamo però molto scettici che l’odierno legislatore possa utilizzare tale nuova prospettiva in campo penale, in quanto l’attuale Governo già dal decreto rave party, nonché da quello cd. Cutro e, infine, dalla legge sicurezza e dal secondo decreto legge sicurezza, ha mostrato di prediligere un modello di diritto penale di stampo populistico-securitario, caratterizzato dall’introduzione di sempre nuovi reati con le relative pene detentive.

Adelmo Manna

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