L’Assemblée nationale francese il 15 luglio scorso ha approvato la legge sul fine vita volontario e ora deve passare il vaglio del Conseil constitutionnel. Il modello francese nasce da una scelta legislativa positiva che costruisce una disciplina positiva dell’aiuto a morire come una facoltà eccezionale, condizionata e procedimentalizzata, riconosciuta al paziente in situazione clinica estrema. I presupposti sono tipizzati: maggiore età, residenza stabile, patologia grave e incurabile, prognosi vitale compromessa in fase avanzata o terminale, sofferenza refrattaria o insopportabile, volontà libera e consapevole. La regola è l’autosomministrazione, e l’intervento sanitario resta subordinato al caso in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere il gesto.

Il modello italiano è di altra natura. Come noto, non esiste una legge organica sull’aiuto medicale a morire. Esiste un perimetro di non punibilità tracciato dalla Corte Costituzionale sull’art. 580 c.p. La sentenza n. 242 del 2019 non ha creato un diritto generale alla morte assistita, ma ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio quando il proposito sia autonomo e libero e riguardi un paziente affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, capace di decidere, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, previa verifica pubblica e parere del comitato etico. La sentenza n. 135 del 2024 ha confermato l’impianto.

La differenza è decisiva. In Francia il legislatore tipizza una procedura di accesso al suicidio assistito, mentre in Italia la Corte Costituzionale delimita un’area di non punibilità. Nel primo caso, il diritto entra nella materia con una disciplina generale; nel secondo, si introduce un assetto rimediale che opera attraverso una interpretazione giurisprudenziale, esposta a incertezze applicative, diseguaglianze territoriali e resistenze amministrative (si pensi alle obiezioni di coscienza). Ma non si può importare da noi il modello francese, perché l’Italia ha un proprio quadro di riferimento più complesso e articolato: la legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento, cioè il cosiddetto testamento biologico), l’art. 580 c.p. come ridisegnato dalla Consulta e va tenuto conto di un servizio sanitario nazionale, delle cure palliative effettive, delle garanzie contro abusi e pressioni indirette.

La Francia offre però una lezione di metodo: la legge, quando interviene sul fine vita, non banalizza la morte e la sottrae all’arbitrio o al turismo della morte verso Paesi permissivi. Il Parlamento italiano dovrebbe trasformare il perimetro tracciato dalla Corte Costituzionale in disciplina generale, fissando requisiti, procedura, tempi, rimedi contro l’inerzia, riconoscendo l’obiezione di coscienza e le garanzie per i fragili. Fino ad allora, l’Italia resterà prigioniera di un paradosso: ha una regola costituzionale sufficiente a impedire la punizione, ma non una legge idonea a disciplinare la scelta più drammatica dell’esistenza umana.

Pieremilio Sammarco

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