Affrontato il tema del regime patrimoniale tra i coniugi e le differenze tra comunione legale e separazione dei beni, restiamo ancora nell’ambito della famiglia, parlando oggi del fondo patrimoniale.

Indipendentemente dal regime prescelto (comunione o separazione), i coniugi possono costituire per atto pubblico un fondo patrimoniale, destinando alcuni beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
Sui beni costituiti in fondo viene impresso un vincolo di destinazione: i frutti possono essere impiegati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, l’esecuzione (da parte di eventuali creditori dei coniugi) sui beni costituiti in fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei al soddisfacimento di detti bisogni.
In virtù del vincolo di destinazione impresso a detti beni, questi saranno sottratti ad eventuali azioni esecutive nascenti da debiti contratti dai coniugi per scopi estranei alla famiglia stessa.

Si tratta di un importante strumento posto a protezione del patrimonio familiare che deroga al principio della responsabilità patrimoniale generale, secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri.
I beni in fondo costituiscono un patrimonio separato: anche se di proprietà del debitore, non potranno essere aggrediti dai suoi creditori se le obbligazioni sono state contratte per ragioni estranee alla famiglia ed al soddisfacimento dei suoi bisogni.
Per rendere edotti i terzi e rendere loro opponibile il vincolo, il fondo andrà annotato nei registri di stato civile, a margine dell’atto di matrimonio e nei pubblici registri immobiliari e dei mobili registrati.

La proprietà dei beni costituiti in fondo, spetta ad entrambi i coniugi. Tuttavia agli stessi è consentito derogare e mantenere la titolarità esclusiva dei beni, nonostante la loro destinazione al fondo. Anche in tal caso, l’alienazione dei beni ed in genere il compimento di atti di amministrazione straordinaria presuppone (salvo che i coniugi abbiano espressamente derogato a ciò in sede di costituzione) il consenso di entrambi e, nel caso di figli minori, l’autorizzazione del giudice tutelare.

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire anche ad opera di un terzo, diverso dai coniugi, il quale potrà destinare determinati suoi beni al soddisfacimento dei bisogni della altrui famiglia, mantenendone la proprietà ma perdendo il potere di disporne liberamente.

Condizione per la costituzione del fondo è l’esistenza del rapporto di coniugio. A tale istituto non possono ricorrere le coppie di fatto. Pertanto, lo scioglimento del matrimonio determina anche la cessazione del fondo, salvo che non vi siano figli minori: in tal caso il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Maria Lombardo

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