L’acronimo GIP indica il Giudice per le Indagini Preliminari. Si tratta di una figura di garanzia del sistema del procedimento penale italiano. Suo compito è quello di intervenire nella fase di indagini preliminari per garantirne la legalità.

Il GIP provvede alle richieste del pubblico ministero e della persona offesa dal reato e garantisce l’indagato nella fase delle indagini preliminari. Sue attribuzioni sono il controllo della durata delle indagini; la revoca, la modifica o la proroga delle misure cautelari alle quali è stato sottoposto l’indagato; il compito di decidere sulla convalida degli arresti in flagranza o dei fermi della polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Il giudice può accogliere o respingere la richiesta di archiviazione da parte del pm nei confronti dell’indagato e può approvare o meno l’autorizzazione e la convalida delle intercettazioni di conversazioni o telefonate. È anche competente per alcuni procedimenti speciali, tra cui il rito abbreviato, il patteggiamento, il decreto penale.

Il GIP ha sostituito la figura del giudice istruttore, che però aveva poteri di iniziativa probatoria. Non ha un suo fascicolo a differenza del giudice del dibattimento.

Redazione

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