A Campobello di Mazara vivono due Andrea Bonafede, cugini e omonimi. Il primo, il geometra che prestò l’identità a Messina Denaro, è stato condannato per associazione mafiosa: per i giudici era un affiliato riservato al servizio del capo. Il secondo, l’operaio comunale che accompagnò il boss malato alle cure, si è visto confermare dalla Cassazione, il 10 luglio, sei anni per solo favoreggiamento: rigettato il ricorso della Procura generale che invocava il 416-bis.

Stesso cognome, stesso paese, esiti opposti, perché diversi erano i fatti. I giudici di merito hanno guardato alle condotte e non alla suggestione ambientale, e la Suprema Corte li ha rispettati. Questo è un sistema che tiene. Chi scrive ben conosce l’esigenza di stigmatizzare il fenomeno mafioso nella sua complessità e in ogni sua articolazione, favoreggiatori inclusi.

Ma, proprio per questo, la distinzione tecnica tra partecipazione, concorso esterno e favoreggiamento non è un lusso da accademici: è la condizione di tenuta dello Stato di diritto. Il cittadino ha diritto di sapere prima quali conseguenze avranno le sue azioni. A Strasburgo si chiama prevedibilità; in Cassazione, nomofilachia, parola che, se si chiamasse semplicemente certezza del diritto, sarebbe più facile da capire, prima ancora che da applicare.

Dagli anni Novanta tre diverse Sezioni Unite hanno ridisegnato il concorso esterno, fino alla condanna dell’Italia in Contrada c. Italia. La proposta, allora, è semplice: scriva il legislatore, nero su bianco, il concorso esterno, distinguendolo per tabulas tanto dalla partecipazione quanto dal favoreggiamento. Montesquieu voleva il giudice bocca della legge: ma serve una legge che parli chiaro. Le norme penali sono di stretta interpretazione. Le mafie, purtroppo, no.

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Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere