Cronaca
Il Garante dei trasporti bacchetta Trenitalia e Trenord: “Non pagano i rimborsi per i ritardi”

Sono tanti i pendolari che spesso affrontano il problema del ritardo dei treni. Trenitalia e Trenord sono finite nel mirino del Garante dei trasporti, insieme ad altre 13 società a livello nazionale per il “mancato adeguamento delle carte dei servizi alla disciplina dell’Autorità”. In particolare il Garante segnala lacune in materia di indennizzi, di abbonamenti e sulle tempistiche massime per il riconoscimento del diritto all’indennizzo in caso di ritardo dei convogli.
Per questo l’Authority ha «deliberato l’avvio di procedimenti sanzionatori», con multe che possono arrivare «fino al 10% del fatturato di ogni singola società». Le altre società coinvolte sono Tper, Fer, l’ente autonomo Volturno; Ferrotramviaria spa; Ferrovie del Gargano; Ferrovie del sud-est; Ferrovienord spa; Gruppo torinese trasporti; La ferroviaria italiana spa; Sistemi territoriali spa; Societa’ ferrovie Udine-Cividale; Societa’ unica abruzzese di trasporto; Trasporto ferroviario toscano. All’avvio dei procedimenti, spiega il Garante, «si è giunti all’esito della verifica a campione delle carte dei servizi e delle condizioni generali di trasporto pubblicate sui siti web delle società e tramite la diretta interlocuzione con i gestori dei servizi ferroviari e quelli delle infrastrutture, tutti tenuti ad adeguarsi alla regolazione dell’Autorità».
L’Authority alla misura 7.1, stabilisce che “i titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato, da determinarsi tramite criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici, differenziati rispetto a quelli previsti con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del carattere ripetuto del disservizio”.
Alla misura 7.2 stabilisce che “l’entità dell’indennizzo di cui al punto 1 è indicata, con riferimento a tutte le differenti tipologie di abbonamento previste, nelle carte dei servizi. In ogni caso ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale”. Questo non avviene mai.
© Riproduzione riservata