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Il ritorno dei manicomi: la coperta e la follia

Ben oltre la coperta all’uncinetto c’era il soffio della tua pazzia
Bene, F. De Gregori
Sono passati quasi tre anni dalla sentenza di inammissibilità vestita n.22/2022, con la quale la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Gip di Tivoli, il cui accoglimento avrebbe comportato un sostanziale ritorno al regime manicomiale. Preso atto del monito (“nel dichiarare l’inammissibilità delle odierne questioni, questa Corte non può peraltro non sottolineare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia”), i Fratelli d’Italia si son messi all’opera, proprio nel centenario dalla nascita di Franco Basaglia. Vediamo allora, sia pure in sintesi, cosa c’è sotto la coperta.
La proposta
Con p.d.l. n.950 A.C. 14 deputati (primo firmatario, Antoniozzi) si propongono di modificare gli artt.88 e 89 c.p., eliminando quale componente potenzialmente incidente sull’agito criminale il grave disturbo di personalità, viceversa valorizzato dalle SSUU Raso già nel 2005.
Depositaria di una visione squisitamente nosografica, come se contasse più l’etichetta dell’azione e del malato, la p.d.l. lamenta come si sia creato “inevitabilmente spazio a interpretazioni giurisprudenziali che hanno determinato, nel tempo, l’orientamento dei giudici”. Sul punto, in disparte l’avvitata considerazione ermeneutica, è possibile replicare come anche la riduzione dell’elenco delle patologie psichiatriche renderebbe comunque il giudizio sul nesso di causa-effetto tra malattia e agito affare del giudice, senza superare quello che evidentemente i proponenti considerano nefasto. A guardar bene, in realtà, lo spirito che anima la p.d.l. (mai affrontata, neanche in Commissione) è quello di “proteggere” potenziali vittime di feroci delinquenti, accusati di cercare un commodus discessus dal carcere attraverso graziose valutazioni di altro tipo.
Ma non finisce qui.
Un ostacolo ben maggiore arriva dal d.d.l. n.1179 A.S., che 25 senatori (primo firmatario, Zaffini) hanno presentato lo scorso giugno.
Necessariamente in sintesi, si prevede l’aumento del numero di posti massimi per Rems, portandolo a 25, l’adozione di “misure di sicurezza pubblica” da determinare con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia, sentito quello della Salute. Non è certo un buon segnale affidare l’affare al Viminale, né può lasciare indifferenti il ricorso a misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali, così come il raddoppio di durata del TSO, portandolo a 15 giorni, prolungabili. Ed ancora, un aumento di SPDC, a discapito del territorio, e perfino il ricorso al TSO in strutture carcerarie, in aperto contrasto con la Legge 833/1978. Sul modello di Calice al Cornoviglio, Rems ligure aperta in violazione della territorialità, si affacciano ipotesi di costruzioni di nuove strutture – quattro a livello nazionale – distinte per tipologie di soggetti e profili di pericolosità.
Così, accanto alla diffusa (e molto spesso opaca) presenza di Residenze per le libertà vigilate, dove gli spazi di libertà si comprimono senza controllo (non vi è limite di durata per questa misura), si vorrebbe una moltiplicazione di scatole dove mettere corpi, avendo cura di tutelare altri interessi. Si assiste dunque al paradosso che la sicurezza della cura per i malati cede il passo alla cura della sicurezza: quando qualcuno aggredisce un poliziotto in carcere si invoca il ritorno all’OPG, mentre se l’aggressione avviene in Rems, soprattutto se da parte di chi ha un disturbo di personalità, si vorrebbe la galera. L’inquadramento diagnostico dipende dal bersaglio, e così la reazione. E tutto ciò, si badi, mentre in subiecta materia, negli ultimi mesi, senza fare scandalo, la Cedu ha condannato ben tre volte l’Italia (Cramesteter c. Italia, per violazione dell’art.5, § 1 e 5, A.Z. c. Italia, per violazione dell’art.3, e infine Lavorgna c. Italia, per violazione del 3, per applicazione prolungata di contenzione meccanica su un minore).
Invece, siccome la responsabilità è terapeutica, ed occorrerebbe una vera presa in carico sociale del paziente, senza risposte incapacitanti ed imposte, la strada da seguire è quella indicata nella p.d.l. Magi, N.2939/AC, che proponendo l’abolizione del doppio binario pena/misura di sicurezza ed i vecchi arnesi del Codice Rocco, introduce misure atte ad evitare la carcerazione per il detenuto con disabilità psicosociale.
Di questo, e di altro, si parlerà prossimamente a Roma, il 6 e 7 dicembre, nella Conferenza nazionale sulla salute mentale.
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