Quando nel linguaggio giuridico contemporaneo compare il termine sorteggio, esso suscita quasi sempre una reazione istintiva: la sensazione di un rimedio eccezionale, introdotto perché la regola avrebbe fallito. Eppure, se si adotta una prospettiva storica, la relazione appare rovesciata.

Il valore dell’estrazione

Il sorteggio non nasce come supplenza della norma, ma come sua difesa. È la tecnica attraverso cui l’ordinamento limita la capacità del potere di auto-riprodursi. Nella democrazia ateniese, l’estrazione non era un espediente popolare bensì un presidio contro la formazione di gruppi permanenti; nelle repubbliche comunali italiane essa serviva a disarticolare le solidarietà familiari; Venezia la trasformò in un complesso sistema misto, alternando voto e sorte proprio per impedire che la rappresentanza degenerasse in appartenenza stabile. In tutti questi casi, la scelta casuale non sostituiva la razionalità politica: ne segnava il limite. La comunità riconosceva che, oltre una certa soglia, la selezione intenzionale produce inevitabilmente concentrazione.

Il sorteggio nell’autogoverno della magistratura

Trasportata nel contesto dell’autogoverno della magistratura, la questione si presenta in forma analoga. Un corpo professionale unitario, dotato di poteri decisivi sulle carriere interne, sviluppa fisiologicamente strutture associative. Non è un’anomalia etica; è un fenomeno organizzativo. L’elezione, per sua natura, rafforza tali strutture: seleziona chi possiede relazioni, riconoscibilità, capacità di aggregazione. Ciò è coerente con la logica rappresentativa, ma introduce una tensione quando l’organo da comporre non deve esprimere indirizzo politico bensì amministrare uno status giuridico. Qui emerge la funzione storica del sorteggio: non creare uguaglianza assoluta, ma interrompere la prevedibilità. La sorte, nella tradizione istituzionale europea, agisce come fattore di discontinuità regolata.

La formazione dell’organo di governo

Non elimina la competenza – che resta affidata ai requisiti professionali – ma impedisce che la competenza si identifichi stabilmente con l’appartenenza. L’equivoco contemporaneo consiste nel caricare questo strumento di aspettative improprie. Il sorteggio non ridefinisce il ruolo del Pubblico ministero, non risolve la questione della terzietà del Giudice, non corregge da solo l’assetto complessivo della giurisdizione. Opera su un piano più circoscritto: la formazione dell’organo di governo. Storicamente, esso compare proprio quando la procedura elettiva tende a trasformarsi in circuito chiuso. Non è quindi alternativa alla riforma, ma parte di una grammatica più ampia in cui diverse tecniche concorrono a bilanciare autonomia e controllo.

Quando la decisione umana rischia di coincidere con un interesse

Anche l’analisi filologica è istruttiva. La sors latina non indica l’arbitrio, bensì la distribuzione impersonale: ciò che non dipende dalla volontà di alcuno. L’ordinamento ricorre alla sorte quando la decisione umana rischia di coincidere con un interesse. In questo senso, la casualità non è negazione della regola, ma una regola di secondo grado, posta a tutela dell’imparzialità. Il diritto comparato mostra sviluppi convergenti. Gli ordinamenti che hanno affidato integralmente le nomine interne a dinamiche elettive hanno accentuato la dimensione competitiva; quelli che hanno introdotto elementi automatici o casuali hanno ridotto la stabilizzazione dei gruppi senza comprimere l’indipendenza funzionale. La ragione è semplice: la prevedibilità delle scelte consente strategie di lungo periodo, mentre l’incertezza procedurale ne limita l’efficacia.

La posizione intermedia

In questa prospettiva si comprende anche il meccanismo previsto per l’Alta Corte disciplinare. L’estrazione di una parte dei componenti non mira a ridurre la responsabilità del giudizio, ma a sottrarre la valutazione disciplinare alla logica dell’appartenenza. Storicamente, i giudizi sui magistrati hanno sempre oscillato tra due rischi opposti: corporativismo e interferenza esterna. L’introduzione della sorte colloca l’organo in una posizione intermedia: mantiene la provenienza tecnica dei componenti ma ne attenua la prevedibilità relazionale. Il risultato non è l’indebolimento della giurisdizione disciplinare, bensì la sua credibilità, perché il giudizio appare meno riconducibile a equilibri preesistenti. Dove la decisione incide sullo status professionale, la neutralità percepita conta quanto quella reale. La sorte, in questo caso, agisce come garanzia di distanza: non decide al posto del Giudice, ma decide chi non potrà essere scelto in base a rapporti consolidati. È una tecnica antica per evitare che il controllo diventi autoconservazione o, all’opposto, pressione esterna.

La fiducia nelle Istituzioni

La riforma si colloca precisamente in questo spazio: non pretende di mutare la natura della giurisdizione attraverso un meccanismo tecnico, né attribuisce alla sorte virtù salvifiche. Introduce piuttosto una frattura nella continuità delle appartenenze, nella consapevolezza che l’indipendenza non dipende soltanto dalle garanzie formali ma anche dalla struttura delle selezioni. Talvolta la fiducia nelle istituzioni cresce non quando esse scelgono meglio, ma quando diventa meno decisivo chi abbia scelto. Il sorteggio, dunque, non è il contrario della responsabilità. È il punto in cui l’ordinamento riconosce che la responsabilità, per restare credibile, ha bisogno di non coincidere sempre con gli stessi percorsi. In questo senso, la sua introduzione non rappresenta una rottura con la tradizione giuridica europea, bensì un ritorno a uno dei suoi strumenti più antichi: limitare il potere attraverso la forma della procedura.

Francesco Coppa

Autore