La decisione
Il Tar bacchetta De Luca: diritto allo studio calpestato

Non si è dato conto di «un’attività di rilevazione sul territorio che spiegasse l’effettiva utilità della misura restrittiva, incidente sul diritto all’istruzione, sul contenimento del contagio»: ecco la motivazione con la quale il Tar ha per la prima volta bocciato un’ordinanza emanata dal presidente campano Vincenzo De Luca. Si tratta del provvedimento con il quale il governatore aveva rinviato il rientro in aula delle quarte e quinte elementari, costrette a proseguire la didattica a distanza. Gli studenti iscritti a queste classi, invece, riprenderanno a seguire le lezioni in presenza già da oggi, mentre quelli delle scuole medie torneranno tra i banchi dopo che saranno state ultimate le «necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura». Semplice il motivo della distinzione: mentre le elementari erano di fatto già aperte, visto che le ordinanze regionali in vigore consentivano la didattica in presenza fino alle terze classi, le medie sono ormai da tempo completamente chiuse sicché, prima di spalancare i cancelli, i singoli dirigenti scolastici dovranno completare le necessarie attività preparatorie di loro competenza. Certo è che la Regione non potrà rinviare ulteriormente il rientro in classe degli studenti delle scuole medie, attualmente previsto per lunedì prossimo.
Il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di genitori contrari alla didattica a distanza alla quale i bambini sono stati costretti dalla regione con l’obiettivo di contenere il contagio da Covid. I ricorrenti lamentavano un «danno di estrema gravità e urgenza» allo sviluppo della personalità e al diritto all’istruzione dei figli, di fatto privati della didattica in presenza da circa dieci mesi. I genitori denunciavano anche la lesione del proprio diritto a svolgere le rispettive attività, sacrificate dalla necessità di assistere e sorvegliare i figli impegnati nella didattica a distanza. E i giudici del Tar hanno accolto queste osservazioni precisando alcuni aspetti relativi alle ordinanze adottate dal governatore De Luca.
Secondo i magistrati la Regione avrebbe dovuto dimostrare l’indispensabilità di certe misure e, soprattutto, il loro carattere proporzionato e limitato nel tempo. Invece così non è stato. Da un parte perché, disponendo lo stop generalizzato alla didattica in presenza, De Luca non ha tenuto conto della «notoria differenziazione dei territori, metropolitani, urbani e rurali che, anche sotto il profilo della pressione demografica, compongono» la Campania. Dall’altra perché le restrizioni imposte da Palazzo Santa Lucia «si saldano con le precedenti sospensioni che rimontano a diversi mesi or sono», rendendo di fatto irragionevole un ulteriore stop alle lezioni in presenza.
Infine, un altro passaggio chiave riguarda la «scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie»: il Tar sottolinea anche quest’aspetto della lotta alla diffusione della pandemia prima di concludere affermando che non c’è «motivo alcuno di perpetuare la sospensione» della didattica in presenza per gli allievi delle scuole elementari e medie. Insomma, i magistrati hanno messo fine a quella che hanno ritenuto un’inaccettabile lesione dei diritti degli studenti e delle loro famiglie. Con buona pace di De Luca che ha già annunciato un provvedimento che «riassumerà l’insieme delle decisioni relative all’attività scolastica coerenti con quanto stabilito».
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